Danno da esclusione illegittima: prova del nesso e delle spese (C.G.A.R.S. n. 181 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della P.A. per l’illegittima esclusione di un operatore economico da una procedura di finanziamento, il risarcimento del danno è subordinato alla prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 cod. civ. Le spese di ordinaria gestione sostenute dall’impresa non sono risarcibili quando siano funzionali alla sua stessa esistenza organizzativa e prescindano dal concreto svolgimento dell’attività progettuale finanziata, non essendo correlabili causalmente alla mancata attribuzione del contributo. Il danno curriculare non è liquidabile, neppure in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in assenza di prova rigorosa dell’utile concretamente perduto, non vertendosi in situazione di impossibilità o estrema difficoltà di dimostrazione. La carenza di prova di almeno uno degli elementi dell’illecito impone la reiezione della domanda risarcitoria.
Il Fatto
Con un avviso pubblico l’Amministrazione regionale avviava un programma di percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità, articolato in ambiti provinciali. La società ricorrente presentava domanda di ammissione a finanziamento per un pacchetto base da realizzare su due corsi, ma il Nucleo di valutazione le attribuiva un punteggio inferiore alla soglia minima, con inserimento tra i progetti esclusi per punteggio insufficiente. La società chiedeva invano la correzione del punteggio.
Dopo anni di contenzioso, e in esito alla sentenza n. 992 del 2019 resa in sede di revocazione, l’illegittimità dell’esclusione risultava accertata in via definitiva. La società proponeva allora al TAR Sicilia azione autonoma di risarcimento per le spese di gestione degli anni 2012-2014 e per la perdita di qualificazione professionale. Il TAR rigettava il ricorso per carenza dell’elemento soggettivo e del nesso causale; la parte privata appellava.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ha rigettato l’appello, assorbendo la questione in rito sollevata dalla parte pubblica e concentrandosi sul merito della domanda risarcitoria. Il percorso argomentativo si sviluppa attraverso le diverse voci di danno richieste, confermando sul punto la decisione del primo giudice.
Quanto alle spese di ordinaria gestione — canoni di locazione, utenze, tassa rifiuti, contributo camerale — il Collegio ha condiviso la valutazione del TAR: si tratta di costi funzionali all’esistenza dell’impresa come struttura organizzativa, che prescindono dal concreto svolgimento dei corsi finanziati. Manca dunque la correlazione causale con la mancata attribuzione dei contributi, destinati a coprire, dietro rendicontazione, le sole spese di effettuazione delle attività formative. La parte privata, inoltre, non ha provato né la diretta riferibilità di tali spese alla sola attività progettuale oggetto di contenzioso, né il loro materiale pagamento.
Per le somme indicate a titolo di prestazioni professionali, il Consiglio ha osservato che non risulta alcun effettivo pagamento. Prima ancora dell’assenza di un danno risarcibile, difetta un pregiudizio in senso oggettivo. La Corte ha richiamato il principio per cui tali spese costituiscono un costo necessario per accedere alla procedura selettiva e non rientrano nel risarcimento del danno da mancata attribuzione del beneficio economico.
In ordine al cosiddetto danno curriculare, esso risulta del tutto sfornito di prova. La valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. è ammessa solo in presenza di impossibilità o estrema difficoltà di una precisa dimostrazione dell’ammontare del danno, situazione non ravvisabile nel caso concreto, poiché la parte era onerata di offrire la prova rigorosa dell’utile che avrebbe conseguito.
Il Collegio ha quindi ribadito che la carenza di prova di almeno uno degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 cod. civ. comporta la reiezione della domanda. L’appello è stato rigettato e la sentenza confermata, con compensazione delle spese del grado per la specificità dei profili procedimentali e processuali della vicenda.
Nota della Redazione
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