Commissario ad acta per inerzia ministeriale ex art. 114 c.p.a (TAR Lazio n. 8284 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato integra il presupposto dell’inottemperanza, attivando il giudizio di cui all’art. 112 e ss. c.p.a. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, ed ha una limitata discrezionalità solo sul quomodo, non sull’an e sul quando. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la violazione, ordina l’esecuzione e può nominare, sin da subito, un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nonché disporre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La vicenda origina da una sentenza del Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato l’anzianità di servizio del ricorrente ai fini dell’inquadramento economico e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi e rivalutazione. La pronuncia, notificata alla parte soccombente, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inadempimento e chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore ritardo e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione successiva. Il Ministero si costituiva in giudizio solo formalmente, senza spiegare difese.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio rileva che il Ministero non ha fornito alcun elemento per dimostrare di aver dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. La mancata costituzione in senso sostanziale comporta la non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente, rendendo evidente lo stato di inottemperanza.

Il Collegio richiama il consolidato principio per cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimatamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe, né per ragioni di opportunità amministrativa né per difficoltà di natura finanziaria: l’amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione.

La verifica demandata al giudice dell’ottemperanza — ossia accertare se il soggetto obbligato abbia dato puntuale esecuzione alla sentenza — ha avuto esito negativo nel caso di specie. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire la pronuncia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, mediante il riconoscimento dell’anzianità e il pagamento delle somme dovute, oltre al rimborso del contributo unificato, sempre che non già corrisposte.

Il Collegio ha disposto che, in caso di perdurante inerzia, si insedi il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto a compenso e con facoltà di delega, che dovrà provvedere su istanza di parte entro i successivi trenta giorni. Con riferimento all’astreinte, il TAR ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con penalità decorrenti dalla scadenza del termine assegnato e commisurate agli interessi legali sulla somma complessiva dovuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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