Ottemperanza al giudicato e riedizione delle operazioni di mobilità docenti (TAR Campania n. 188 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso una sentenza del giudice del lavoro resa tra dipendente pubblico e amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando l’ottemperanza riguarda un provvedimento del giudice ordinario divenuto definitivo. Il giudice dell’esecuzione accerta il passaggio in giudicato del titolo e verifica l’inerzia dell’amministrazione, cui spetta provare la corretta esecuzione. In difetto di prova, l’inottemperanza è accertata e il giudice ordina l’esecuzione del decisum, assegna un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, una sentenza che accoglieva il suo ricorso in tema di discriminazione nella ripartizione del contingente dei posti disponibili per i vincitori della procedura straordinaria di mobilità dei docenti. Il giudice del lavoro aveva ordinato alle amministrazioni di procedere nuovamente alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018, con riguardo alla domanda di trasferimento dell’interessata, nel rispetto del punteggio e dell’ordine di preferenza, utilizzando tutti i posti disponibili e non soltanto il 40% degli stessi.
La sentenza, notificata alle amministrazioni e non impugnata, era stata munita della certificazione di passaggio in giudicato. Poiché le amministrazioni non avevano dato esecuzione al disposto, con particolare riguardo all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale di Caserta, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., norma che disciplina il giudizio di ottemperanza. Ha verificato in primo luogo l’esistenza e la definitività del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro notificata e non impugnata, con certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale.
Il Tribunale ha poi rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha fornito idonea prova della corretta esecuzione della sentenza. L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava infatti sull’amministrazione resistente, che deve documentare gli atti adottati in esecuzione del giudicato.
Constatata la perdurante inottemperanza dell’USR Campania, il Collegio ha accolto il gravame e ha ordinato alla stessa amministrazione di prestare esecuzione alla decisione, procedendo nuovamente alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018 secondo le modalità fissate dal giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore.
Il Tribunale ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Caserta con facoltà di delega a funzionario competente, che provvederà in caso di ulteriore inerzia entro un successivo termine di sessanta giorni, previa richiesta della parte ricorrente debitamente notificata. La nomina anticipata risponde all’esigenza di assicurare effettività alla tutela giurisdizionale.
Le spese di lite sono state poste a carico delle amministrazioni scolastiche in solido tra loro, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, mentre sono state compensate rispetto all’USR Liguria per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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