Condono edilizio, l’integrazione documentale non ammessa non si sana d’ufficio (TAR Campania n. 172 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dei documenti richiesti dal Comune entro il termine perentorio di tre mesi dalla richiesta di integrazione determina l’improcedibilità della domanda di condono edilizio e il conseguente diniego per carenza di documentazione, ai sensi dell’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, lett. e), legge n. 662/1996. Il diniego costituisce atto vincolato: l’amministrazione non è tenuta a svolgere alcuna istruttoria integrativa né a valutare il merito della domanda di sanatoria, essendo l’onere documentale rimesso esclusivamente al richiedente. L’insussistenza di un obbligo di esame congiunto delle altre pratiche di condono e la mancata partecipazione al procedimento non viziano il provvedimento, quando l’apporto del privato non avrebbe potuto modificare l’esito. Il diniego legittimo del condono rende legittima l’ordinanza di demolizione che ne costituisce conseguenza, mentre le censure avverso il preavviso di una futura sanzione pecuniaria sono inammissibili per difetto di lesività attuale.
Il Fatto
Due ricorrenti, titolari di porzioni di un medesimo opificio industriale destinato ad attività di panificazione, avevano presentato distinte domande di condono edilizio, una ai sensi della legge n. 724/1994 e l’altra della legge n. 326/2003. Il Comune, dopo una richiesta di integrazione documentale del marzo 2023, ha adottato due dinieghi per mancata produzione della documentazione richiesta. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti lamentando la mancata considerazione delle altre pratiche di condono insistenti sul medesimo immobile e la violazione delle garanzie partecipative.
Con un terzo ricorso, notificato nel febbraio 2024, gli stessi soggetti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 50/2023, fondata sull’unico presupposto del rigetto delle domande di condono, nonché l’ordinanza regionale di sospensione dei lavori emessa dal Genio Civile. I giudizi sono stati riuniti in sede cautelare e poi decisi congiuntamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, nel testo modificato dall’art. 2, comma 37, lett. e), legge n. 662/1996: la mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dall’espressa richiesta comunale comporta l’improcedibilità della domanda. Nel caso concreto la richiesta era stata notificata e la documentazione non era stata prodotta; il rigetto risulta pertanto adottato conformemente al dettato normativo.
Il Tribunale qualifica le censure di carattere procedimentale come palesemente infondate. Quanto all’esame congiunto delle pratiche, una era stata esaminata contestualmente e rigettata per le medesime ragioni, mentre dell’altra non risultava alcun dato identificativo, non essendo escluso che fosse già stata definita. Il ricorrente avrebbe dovuto accedere al fascicolo di quella pratica per trarne elementi utili al gravame.
La Corte ribadisce che l’amministrazione non ha alcun onere di attivarsi per salvare l’esito della sanatoria: la fase di presentazione dei documenti è rimessa esclusivamente alla parte interessata, una volta che il Comune abbia fatto apposita richiesta. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 1766 del 2020, secondo cui l’improcedibilità deve essere oggetto di statuizione espressa, e conferma la perentorietà del termine di tre mesi. Ne consegue che neppure la mancata partecipazione al procedimento assume rilievo, poiché l’apporto richiesto non avrebbe potuto modificare l’esito.
Respinti i due ricorsi del 2023, cadono le censure di illegittimità derivata avverso l’ordinanza di demolizione. La decisione comunale di denegare il condono risponde a caratteri di obbligatorietà e vincolatività discendenti dalla legge, senza che l’ente fosse tenuto a valutare il merito né l’interesse pubblico alla sanatoria. La relazione istruttoria evidenzia peraltro plurimi elementi ostativi, tra cui il rilevante scostamento tra le superfici dichiarate e quelle rilevate in sito. Quanto alla sanzione pecuniaria, le censure sono inammissibili perché il provvedimento impugnato contiene solo il preavviso della futura emanazione. Il ricorso avverso l’ordinanza regionale è infine inammissibile per difetto di motivi.
Nota della Redazione
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