Sopravvenuta carenza di interesse e superamento degli atti impugnati (C.G.A.R.S. n. 307 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di nuovi provvedimenti che sostituiscono o superano quelli impugnati in primo grado determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Il giudice d’appello, preso atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia sulla legittimità degli atti medio tempore superati, annulla senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiara improcedibile l’appello. Resta rimessa al giudizio pendente in primo grado, avente ad oggetto i nuovi atti, ogni valutazione sul merito delle censure.

Il Fatto

La società appellante, titolare di una concessione di grande derivazione di acque sotterranee ad uso misto, irriguo e potabile, impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, le delibere con cui l’Assemblea territoriale idrica di Catania aveva approvato la proposta operativa per l’avvio della regolazione del servizio idrico e lo schema di convenzione per il periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti. La società contestava l’inclusione dei fornitori all’ingrosso di acqua potabile tra i destinatari della disciplina e il termine finale di prosecuzione delle attività, con conseguente subentro del gestore unico.

Il TAR accoglieva solo in parte il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua gli atti impugnati per non aver l’Amministrazione tenuto conto delle peculiarità della concessione ad uso promiscuo. La società proponeva appello, dolendosi della qualificazione come concessionaria di servizio pubblico e dell’assoggettamento al regime di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’appellante rappresentava che l’ATI di Catania, nel frattempo commissariata, aveva adottato due nuove delibere dell’8 aprile 2024, con cui erano state dichiarate non conformi e decadute le gestioni idriche in essere, tra cui quella della società, ed era stato approvato un nuovo schema di convenzione per la salvaguardia nelle more del subentro del gestore unico. Avverso tali atti risultava pendente un autonomo ricorso davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati in primo grado o hanno cessato di produrre effetti, essendo scaduta la convenzione il 31 dicembre 2023, o sono stati comunque superati dai nuovi atti del 2024. Da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti.

La Corte sottolinea che ogni valutazione sulla legittimità dell’inclusione dell’attività della ricorrente nel perimetro del servizio idrico integrato è ora rimessa al giudizio pendente in primo grado, avente ad oggetto l’allegato alla delibera commissariale che ha dichiarato la decadenza. La improcedibilità consegue dunque al venir meno dell’utilità di una pronuncia sugli atti superati.

In applicazione del principio, il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e l’appello è dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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