Inottemperanza al giudicato e nomina del Commissario ad acta (TAR Puglia n. 676 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine fissato dalla sentenza di ottemperanza integra gli estremi dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato e alla precedente decisione esecutiva, nomina il Commissario ad acta perché dia completa esecuzione entro un termine perentorio. La nomina presuppone la ritualità della notifica dell’istanza e il decorso del termine assegnato all’ente. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dal TAR Puglia – Lecce, Sezione III, la sentenza n. 38 del 17 gennaio 2022, con cui il Comune era stato condannato all’immediata restituzione del terreno occupato, previa riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al pagamento delle spese.

Formatosi il giudicato, i ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza n. 1045 del 31.08.2023, che aveva ordinato al Comune di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, i ricorrenti hanno notificato la sentenza e proposto istanza ex art. 114 cod. proc. amm. per la nomina di un Commissario ad acta, deducendo l’assoluta inerzia dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’istanza è stata ritualmente notificata alla controparte in data 19 febbraio 2024 e depositata il 29 febbraio 2024. Accerta quindi che il Comune, nonostante il decorso del termine di sessanta giorni fissato dalla sentenza di ottemperanza n. 1045/2023, non ha dato alcuna esecuzione.

La persistente inottemperanza al giudicato e alla decisione esecutiva costituisce il presupposto dell’incidente di esecuzione. Il Tribunale qualifica l’inerzia dell’amministrazione come fatto idoneo a giustificare l’accoglimento dell’istanza, senza necessità di ulteriori approfondimenti sull’obbligo di conformarsi.

Pertanto il Collegio nomina Commissario ad acta il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecce, o suo delegato, con l’incarico di dare completa esecuzione al giudicato e alla sentenza di ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Le spese della fase esecutiva sono poste a carico del Comune inadempiente ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e liquidate in complessivi ottocento euro, oltre accessori di legge. Il provvedimento è comunicato alle parti, anche non costituite, e al Commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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