Termine dilatorio di centoventi giorni e ottemperanza del giudicato (TAR Puglia n. 677 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria a carico della Pubblica Amministrazione, il presupposto processuale del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996 deve essere verificato con riferimento alla notificazione del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’ente e alla successiva proposizione del ricorso. La relativa domanda è pertanto inammissibile ove tale intervallo non risulti maturato. Il termine dilatorio opera esclusivamente per i capi di condanna al pagamento di somme di denaro e non si estende ai capi di condanna ad un facere, rispetto ai quali l’esecuzione del giudicato resta doverosa. Il giudice dell’ottemperanza accerta il passaggio in giudicato della sentenza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decisum entro un termine, riservando su istanza la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illiceità dell’occupazione di un proprio terreno, disposta con delibera di Giunta per la realizzazione di un’opera pubblica, e la condanna dell’ente alla restituzione delle aree previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima.
Con la sentenza n. 1334/2022 il TAR Puglia, Lecce, Sez. III, aveva accolto la domanda di restituzione, ordinando all’ente di restituire le aree previa riduzione in pristino, salva la facoltà di adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Aveva inoltre accolto in parte la domanda risarcitoria, nei limiti della prescrizione quinquennale, e aveva dettato i criteri per la proposta di pagamento ex art. 34, quarto comma, c.p.a., condannando l’ente alle spese. Formatosi il giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando l’inerzia dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso regolare in rito ma lo ha accolto solo parzialmente. La questione centrale riguarda il termine dilatorio previsto per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro.
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza in forma esecutiva era stata notificata presso la sede reale dell’ente solo il 9 ottobre 2023, mentre il ricorso di ottemperanza era stato notificato il 13 dicembre 2023. Non era quindi maturato l’intervallo di centoventi giorni richiesto dalla norma. Ne è derivata la mancata accoglibilità della domanda di ottemperanza limitatamente al capo che condannava l’ente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Il ragionamento distingue nettamente la condanna pecuniaria dalla condanna ad un facere. Il termine dilatorio, secondo il Collegio, opera solo per il pagamento di somme di denaro e non condiziona l’esecuzione degli altri capi della sentenza. La sentenza n. 1334/2022 conteneva infatti anche l’ordine di restituzione delle aree previa riduzione in pristino, con salvezza della facoltà di acquisizione sanante, nonché la condanna a formulare la proposta di pagamento secondo i criteri fissati in motivazione.
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza — attestato dal Direttore della Sezione Staccata in data 4 ottobre 2023 — il Tribunale ha ordinato all’ente di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, sia per il capo relativo alla restituzione delle aree sia per quello recante la condanna ex art. 34, quarto comma, c.p.a.
Il Collegio ha riservato, su apposita istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori, sono state poste a carico dell’ente e distratte in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Nota della Redazione
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