Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 508 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e la sua esecuzione solo parziale, accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per la parte rimasta ineseguita. La nomina è disposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando l’amministrazione, sollecitata dall’interessato, non dia utile indicazione per una soluzione tempestiva e bonaria. Il commissario, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso. La condanna alle spese già portata ad esecuzione determina, per quella parte, la cessazione della materia del contendere, mentre resta l’obbligo di eseguire il residuo credito, con distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro e Previdenza, con la sentenza n. 41/2024, accogliendo il ricorso di un docente, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese legali. La sentenza, notificata all’Avvocatura dello Stato nell’aprile 2024, era passata in giudicato.

Il ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sardegna, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’esecuzione intervenuta dopo il deposito del ricorso. L’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario: sotto questo profilo, quindi, la condanna risulta eseguita e si determina la cessazione della materia del contendere.

Restava invece del tutto ineseguito il giudicato sul riconoscimento del capitale e degli interessi, cioè il bonus annuale riconosciuto al docente. Il difensore del ricorrente, con nota depositata alla vigilia della camera di consiglio, ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento.

All’udienza camerale la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’ente all’esecuzione integrale, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione tempestiva della controversia. Questo atteggiamento, secondo il Tribunale, integra il presupposto per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.

Il Collegio individua il commissario nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio, e gli assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Sulle spese del giudizio, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario e tenendo conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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