Revoca del certificato medico del pilota per omesso deferimento all’ENAC (Cons. Stato n. 5907 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificazione medica aeronautica di classe 1, l’art. 9, comma 4, del Regolamento ENAC e i requisiti MED.B.001 e MED.B.065 del Regolamento (UE) n. 1178/2011, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/27, impongono all’AME di deferire all’ispettore medico dell’ENAC il giudizio di idoneità dei richiedenti che presentino una storia clinica riconducibile alle condizioni ivi elencate. L’omesso deferimento integra un vizio procedimentale che legittima la revoca del certificato medico rilasciato. Il relativo potere è doveroso e vincolato, essendo strumentale alla tutela del preminente interesse pubblico alla sicurezza del trasporto aereo, con la conseguenza che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sfugge al sindacato di legittimità salvo manifesta erroneità, incoerenza o arbitrarietà.

Il Fatto

Il ricorrente, pilota titolare di attestato di prima classe, era stato giudicato non idoneo in sede di rinnovo del certificato medico presso il Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare, in ragione di una diagnosi neurologica e del connesso trattamento farmacologico. Seguivano una visita addizionale, la valutazione di una Commissione medica collegiale e un giudizio di non idoneità confermato dalla Commissione Medica d’Appello.

In data 25 gennaio 2023 un Esaminatore Aeromedico certificato dall’ENAC rilasciava invece un nuovo certificato di idoneità. L’ENAC ne disponeva la revoca con provvedimento del 30 gennaio 2023, sul presupposto del mancato deferimento della valutazione al proprio ispettore medico. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; il pilota proponeva appello, riproponendo anche l’istanza risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la violazione dell’art. 9, comma 4, del Regolamento ENAC: l’appellante sostiene che nessuna visita addizionale sarebbe stata prescritta e che il provvedimento sarebbe carente di motivazione a fronte del certificato rilasciato dall’AME. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti della revoca, individuati nelle premesse del provvedimento nei vizi procedimentali consistenti nel mancato deferimento al medical assessor dell’ENAC.

La Corte richiama il requisito MED.B.001, ove si prevede che, se il richiedente non possiede tutti i requisiti per la classe di certificato, l’AME rinvia la decisione sull’idoneità all’ispettore medico dell’autorità competente. Il requisito MED.B.065, nella parte relativa alla neurologia, impone parimenti il rinvio per le condizioni ivi elencate. La AMC1 MED.B.065 precisa che uno o più episodi convulsivi successivi ai cinque anni di età comportano la non idoneità, salvo il ristretto margine dell’idoneità con limitazione OML.

Il Collegio osserva che, anche prescindendo dall’esatto inquadramento diagnostico e dall’eventuale origine covid-correlata delle crisi, era pacifica e incontestata l’insorgenza di pregresse crisi epilettiformi nei mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di un substrato patologico documentato e di tracciati EEG con onde lente focali. Tali elementi rendevano ineludibile il deferimento. Anche a voler ritenere ammissibile l’idoneità con limitazione OML, solo l’ispettore medico dell’ENAC avrebbe potuto formularla, apporla o rimuoverla.

Il secondo motivo censura l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria. La censura è respinta: l’appellante non indica quali concrete ragioni avrebbe potuto rappresentare idonee a mutare l’esito del giudizio prognostico. Il provvedimento di revoca è doveroso e vincolato, essendo il deferimento strumentale alla massima mitigazione del rischio connesso alle condizioni psico-fisiche dei piloti.

Quanto alla asserita sproporzione e alla possibilità di misure meno incisive, il Collegio reputa la doglianza volta a contrastare il merito della valutazione precauzionale riservata all’amministrazione. Inammissibile per genericità è infine il rilievo sui presunti vizi procedimentali idonei a invalidare le precedenti certificazioni. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore dell’ENAC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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