Ottemperanza al giudicato e nomina del Garante regionale dei diritti della persona (TAR Molise n. 45 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato e ne ordina l’esecuzione, fissando il termine per la conclusione del procedimento e i vincoli conformativi desumibili dalla sentenza ottemperanda. L’annullamento di un atto di nomina non esaurisce il potere dell’amministrazione, che resta tenuta a riesercitarlo in aderenza alle coordinate generali tracciate dal giudice. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora per l’ipotesi di perdurante inadempienza, e la sua individuazione può cadere sull’organo monocratico già titolare del potere sostitutivo. La nota con cui l’amministrazione rappresenti il venir meno dei presupposti del potere sostitutivo per l’insediamento di un nuovo organo assembleare non è nulla per elusione del giudicato, ove non si rinvengano i profili di invalidità dedotti.

Il Fatto

Il ricorrente, già candidatosi all’avviso pubblico indetto dalla Regione per il ruolo di Garante dei diritti della persona, aveva impugnato il decreto con cui il Presidente del Consiglio regionale, in sede sostitutiva, aveva nominato altro soggetto, nonché il diniego di autotutela. Il TAR Molise, con la sentenza n. 149/2023, aveva annullato entrambi gli atti, statuizione confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2633/2024.

Decorsi più di due mesi dalla pubblicazione della pronuncia d’appello, il ricorrente diffidava la Regione a dare esecuzione al giudicato. L’amministrazione rispondeva con una nota con cui rappresentava il venir meno dei presupposti del potere sostitutivo e l’attribuzione della nomina al Consiglio regionale, senza peraltro inserire la materia all’ordine del giorno della seduta successiva. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di nomina di un commissario ad acta, di condanna all’astreinte e di declaratoria di nullità della nota.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, a quasi nove mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello, la Regione non ha in alcun modo riesercitato il proprio potere, non concludendo il procedimento volto alla rinnovata nomina. La sentenza n. 149/2023, del resto, aveva annullato gli atti facendo salvi gli ulteriori provvedimenti regionali, da adottarsi in aderenza alle coordinate delineate al paragrafo 11.4: statuizione conformativa non intaccata dal decisum d’appello.

Accertato l’obbligo di esecuzione, il Tribunale ordina la riattivazione e la conclusione del procedimento, fissando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. L’esecuzione deve avvenire nel rispetto dei vincoli conformativi espressi nel giudicato: la nomina, pur discrezionale, è soggetta al pubblico interesse e all’obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, dovendo dare conto dell’iter logico e della complessiva maggiore idoneità del candidato prescelto.

In conformità alla richiesta del ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Presidente del Consiglio regionale, organo monocratico già titolare del potere sostitutivo. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere in ulteriori trenta giorni. Non ravvisa invece, allo stato, i presupposti per l’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Quanto alla domanda di nullità della nota regionale, il Collegio la ritiene infondata. L’insediamento del nuovo Consiglio regionale, seguito alle elezioni, non consentiva al nuovo Presidente di perpetuare la legittimazione sostitutiva del predecessore: l’organo rinnovato nasce in condizione di pienezza di poteri. Anche la celebrazione dei giudizi aveva segnato una soluzione di continuità incompatibile con la permanenza del potere sostitutivo. La nota appare pertanto immune dai vizi denunciati, con rigetto sul punto e accoglimento del ricorso nel nucleo essenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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