Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento dell’ente locale (TAR Sicilia n. 200 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di crediti derivanti da titoli giudiziali, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, co. 2, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca in giudizio rinuncia a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Cessata la causa di sospensione del giudizio per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ove i titoli risultino ancora non eseguiti, il ricorso per ottemperanza è fondato e va nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione di dieci sentenze emesse dal Giudice di Pace di Messina in sede di opposizione a sanzioni amministrative, recanti condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in loro favore, per un ammontare complessivo di € 1.658,14 comprensivo di oneri e accessori, passate in giudicato. Hanno chiesto l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza e la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta.

Il giudizio è stato sospeso con ordinanza n. 405 del 10.02.2015, in ragione del ricorso dell’ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, che sospende le procedure esecutive sino all’approvazione o al diniego del piano. Alla camera di consiglio del 23.10.2024 il Presidente ha dato atto dell’intervenuta approvazione del piano con deliberazione n. 232/2023 PRSP; la causa è stata cancellata dal ruolo per mancata istanza di fissazione, poi riassunta su istanza dei ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a., e la prova dell’avvenuta notifica dei titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, con il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 12.10.2012.

Cessata la causa di sospensione, le sentenze risultano tutt’ora non eseguite. L’Amministrazione, non costituendosi, non ha addotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il Tribunale richiama il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza per il pagamento di crediti, secondo il principio generale per cui il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo.

Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942. Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare, in ossequio all’art. 2697, co. 2, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Non si ravvisano, pertanto, motivi giustificativi dell’inadempienza e il ricorso è fondato.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente ai giudicati mediante il pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sulla necessità di rispettare il termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri accessori come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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