Danno da ritardo e onere di allegazione e prova del pregiudizio patrimoniale (TAR Sicilia n. 204 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da illegittimo ritardo dell’amministrazione, il privato che agisce ex art. 2043 c.c. è gravato dell’onere di allegazione e prova degli elementi costitutivi del pregiudizio, dell’an e del quantum debeatur, nonché del nesso causale. Nell’azione di responsabilità il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La domanda che si limiti a prospettive generiche di perdita di benefici giuridici ed economici, senza indicare alcun ammontare del pregiudizio né invocare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., è infondata. Il danno da mancato godimento di un immobile può essere liquidato equitativamente assumendo a parametro il canone locativo di mercato, ma solo ove il fatto secondario sia allegato e provato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile catastalmente individuato al foglio 29, particella 79, ha agito ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Comune sulla propria istanza del 17 gennaio 2023, con cui sollecitava la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica già oggetto di un provvedimento del Commissario ad acta regionale del 22 novembre 2022. Insieme all’accertamento dell’obbligo di provvedere, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.

Con sentenza n. 1259/24 del 27 marzo 2024 il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del deposito, oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dagli artt. 87, comma 3, e 45, comma 1, c.p.a., e il rito è stato convertito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. per la trattazione della sola domanda risarcitoria, discussa all’udienza del 23 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un giudizio prognostico: in astratto, l’illegittimo ritardo nell’esercizio del potere può aver leso un bene della vita del ricorrente, quanto meno in termini di riqualificazione dell’area ai fini della certezza sulle possibilità di utilizzazione della proprietà. Il riconoscimento in astratto della lesione non basta tuttavia a fondare la condanna.

In concreto, la domanda risarcitoria risulta enunciata in termini generici: richiama una non precisata “mancata possibilità di godere dei benefici giuridici ed economici connessi” senza indicare alcun ammontare dello specifico pregiudizio, prima ancora che fornirne idonea prova in ordine a danno emergente e lucro cessante. Il ricorrente non ha neppure invocato una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

Il Collegio richiama i principi generali della responsabilità civile: secondo Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 920 del 2021, nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo. Quanto al danno da impossibilità di godere di un immobile, il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio, da provarsi anche mediante presunzioni o nozioni di comune esperienza, secondo la specificità imposta dall’art. 115, comma 1, c.p.c.

La contestazione del convenuto, a sua volta, non può essere generica ma specifica; solo a fronte di essa sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, assolvibile con le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza ex art. 115, comma 2, c.p.c. o con presunzioni semplici, previa allegazione e prova del fatto secondario. Il danno può essere liquidato equitativamente attingendo al parametro del canone locativo di mercato, come precisato da Cassazione civile, Sez. Unite, n. 33645 del 2022.

Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto agli oneri di allegazione e prova del pregiudizio né ha dettagliato la quantificazione. La domanda risarcitoria è pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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