Aumento retributivo RTDB: obbligo per l’Università, quantum alla discrezionalità (TAR Sicilia n. 1896 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 8, della legge n. 240/2010, nel prevedere che il trattamento annuo lordo onnicomprensivo dei ricercatori a tempo determinato di tipo B sia pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno «elevato fino a un massimo del 30 per cento», configura un aumento retributivo vincolato nell’an e non una mera facoltà dell’amministrazione universitaria. Il participio «elevato», letto secondo il criterio letterale, non equivale a «elevabile»: la locuzione «fino a» circoscrive la sola misura dell’incremento. Il quantum resta rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, che deve determinarlo con istruttoria procedimentale, valutando indici finanziari e qualità dell’attività svolta. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla p.a. nella prima determinazione della misura. Le fonti regolamentari interne, nel disciplinare il trattamento base e nell’individuare l’organo competente, non incidono sulla doverosità dell’incremento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno svolto, per i periodi indicati in epigrafe, le funzioni di ricercatori a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi di Catania, dopo un precedente percorso di ricerca. Con missiva dell’11 gennaio 2022 hanno chiesto all’ateneo la rideterminazione del trattamento stipendiale ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge n. 240/2010 e la corresponsione delle differenze retributive.

L’amministrazione ha rigettato le istanze con nota del 31 gennaio 2022, sostenendo che l’aumento fosse rimesso alla discrezionalità del Consiglio di amministrazione quanto all’an e al quantum. I ricorrenti hanno impugnato tale diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche la condanna dell’ateneo al pagamento degli arretrati. È intervenuta ad adiuvandum l’U.S.P.U.R., chiedendo l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il dato testuale. L’art. 24, comma 8, della legge n. 240/2010 usa il participio passato «elevato», non l’aggettivo «elevabile». Secondo il criterio interpretativo letterale, prevalente, la norma configura un obbligo di aumento: la locuzione «fino a un massimo del 30 per cento» delimita il solo tetto dell’incremento, non la facoltà di disporlo. La scelta del legislatore di dedicare un apposito comma a questa categoria di ricercatori conferma la volontà di differenziarne il trattamento retributivo.

Il Tribunale richiama il criterio letterale quale principio prevalente, citando Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6454. Esso non contrasta con l’intenzione del legislatore emergente dal testo normativo. Ne deriva che l’an dell’aumento è vincolato, mentre il quantum resta nella disponibilità dell’amministrazione.

Il Collegio respinge la tesi dell’ateneo fondata sul d.P.R. n. 232/2011 e sul regolamento interno. Le fonti regolamentari non solo soccombono per il principio di gerarchia delle fonti, ma non contrastano con la norma primaria: si limitano a disciplinare il trattamento retributivo base e a individuare l’organo accademico competente, senza intaccare la doverosità del trattamento aggiuntivo.

Il secondo motivo è invece rigettato. Pur esistendo l’obbligo dell’ateneo di avviare il procedimento per individuare l’aumento, non spetta al giudice determinare in prima battuta il quantum debeatur: la legge attribuisce alla p.a. ampia discrezionalità, da esercitarsi su indici eterogenei, anche finanziari e qualitativi, che richiedono specifica istruttoria. Il parametro equitativo proposto dai ricorrenti, ancorato ai DD.MM. 78/2016 e 168/2018, non considera la specialità dei reclutamenti, attivati su risorse specifiche e su valutazioni incentivanti operate a monte dall’amministrazione statale.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’amministrazione di determinarsi sulla misura dell’aumento entro centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

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