Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3214 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto, individuato nella decisione del giudice ordinario divenuta definitiva ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Una volta fornita tale prova, incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che renderebbero inefficace il titolo, secondo il criterio dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’amministrazione che non alleghi alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non assolve a tale onere. Ne consegue la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 661/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il giudice aveva condannato il Ministero dell’Istruzione ad adottare ogni atto propedeutico, mediante accredito sulla Carta della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata il 16 febbraio 2025, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva però adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al titolo e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inattività, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Superata questa soglia, il giudizio di ottemperanza può essere promosso.
Il nucleo argomentativo attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Su questa base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti ricadeva sull’amministrazione. Questa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Il Collegio estende l’obbligo anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e della registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto: il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e di altre pronunce conformi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate avuto riguardo al carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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