Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3480 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve l’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e la sua notificazione. Grava invece sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora può essere negata quando, valutati il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1002/2025 pubblicata il 5.03.2025, ha accertato il diritto della ricorrente — docente — a percepire la retribuzione professionale di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i periodi indicati in motivazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.215,88 oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata il 5.03.2025 ed è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha corrisposto le somme. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi richiamato il principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli.

La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a.. Sull’Amministrazione incombeva dunque l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta.

Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio precisa che l’obbligo si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha esclusa: il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme pretese rendono l’applicazione manifestamente iniqua. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della stessa Direzione, senza diritto ad alcun compenso: l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme (richiamati T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e Sez. VII n. 4029 del 2025).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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