Condono edilizio e vincolo paesaggistico: no alla sanatoria per nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3199 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Il divieto di sanatoria opera anche per i vincoli di inedificabilità relativa, non essendo la relativa qualificazione presupposto della preclusione. La Corte cost. n. 252/2022 spiega efficacia anche sui rapporti non esauriti, con la conseguenza che il diniego adottato dopo la pubblicazione della decisione è legittimo. Il procedimento di rigetto dell’istanza di condono, in presenza di opere che creano nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, è interamente vincolato e non richiede motivazione rafforzata né preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di condono presentata ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003, relativa ad opere di ampliamento realizzate nel 1975 su un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico dal 1964 e confermato nel 1966.
Ha impugnato altresì il parere contrario della Soprintendenza e la circolare assessoriale richiamata. La Regione si è costituita, sostenendo la natura vincolata del diniego e l’esclusione del silenzio-assenso. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il perimetro del terzo condono richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. VI n. 1036 del 2023; Sez. I n. 90 del 2023; Sez. VI n. 8781 del 2022). Le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Su questa base il Collegio esclude che la qualificazione del vincolo come assoluto o relativo assuma rilievo decisivo. Ciò che preclude la sanatoria è la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, da valutare secondo la nozione propria della materia paesaggistica e non secondo la disciplina urbanistica. L’art. 32, comma 27, lettera d) non distingue, sul punto, in ragione dell’intensità del vincolo.
Quanto al silenzio-assenso che si sarebbe formato sulla richiesta di nulla-osta, il Tribunale rileva che l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda espressamente il primo e il secondo condono. Ne deriva l’esclusione di un potere di autotutela da esercitare e, quindi, l’irrilevanza degli oneri procedurali invocati dal ricorrente.
Sul piano della partecipazione procedimentale, la Sezione ribadisce che il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto, non essendo configurabile alcun utile apporto dell’interessato. Parimenti non è richiesta una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con l’interesse privato, non potendo il decorso del tempo consolidare situazioni contra jus (richiamata Ad. Plen. n. 9 del 2017).
Il Collegio ritiene infine che la Corte cost. n. 252/2022 operi anche rispetto al rapporto in esame, non esaurito al momento della decisione, essendo il parere soprintendentizio intervenuto dopo la pubblicazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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