Ottemperanza al giudicato e ordine cronologico delle liquidazioni (TAR Lombardia n. 3117 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione dello Stato non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato invocando il criterio dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli esecutivi. Tale prassi interna non integra alcuna causa di impossibilità oggettiva né alcun legittimo impedimento all’adempimento dell’obbligo di pagamento portato dal titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato e, per il caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. L’affidamento delle funzioni commissariali a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore non giustifica la liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegno reversibile per quindici anni ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, e art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, condannando il Ministero della Salute alla corresponsione, oltre interessi legali e spese di lite. La Corte d’appello di Milano, Sezione Lavoro, respingeva l’impugnazione dell’amministrazione e la condannava alla rifusione delle spese del grado.
Nonostante le notifiche in forma esecutiva e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria, il titolo restava inadempiuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non contesta il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo, ma si limita a dedurre che la sentenza non è stata ancora posta in liquidazione in applicazione del consueto criterio che tiene conto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli giudiziari esecutivi e passati in cosa giudicata.
La difesa non è condivisibile. La Corte rileva che l’inerzia dell’amministrazione non trova alcuna giustificazione nell’ordine cronologico delle liquidazioni. Si tratta di una prassi organizzativa interna che non integra alcuna causa di impossibilità oggettiva dell’esecuzione e non vale a sospendere l’obbligo di conformarsi al giudicato. L’amministrazione, pertanto, deve essere condannata a dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’appello di Milano.
Il Collegio fissa un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza per l’adozione dei provvedimenti attuativi. Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario della stessa Direzione.
Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta dal ricorrente. La Corte precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in complessivi euro mille, oltre accessori di legge e onere del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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