Revoca divieto detenzione armi impone riesame attuale sopravvenienze (TAR Puglia n. 1310 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi, l’art. 39 TULPS va interpretato in senso costituzionalmente orientato, secondo i principi di ragionevolezza e buon andamento e il corollario della proporzionalità. Al destinatario di un divieto configurante misura preventiva sine die deve riconoscersi un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione quando sia dedotto un mutamento sostanziale delle circostanze e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo. Il riesame richiesto non può risolversi in un formale richiamo a verifiche precedenti, ma deve costituire una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio. È vietato ogni diniego automatico fondato su condotte ormai prive di attualità.
Il Fatto
Un soggetto destinatario di un provvedimento prefettizio del 18 gennaio 2016, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, presentava istanza di riesame. La Prefettura non provvedeva, così il ricorrente adiva il giudice amministrativo per l’accertamento del silenzio e per l’ordine di concludere il procedimento.
Nel corso del giudizio l’amministrazione adottava il provvedimento prot. n. 55352 del 30 luglio 2024, con cui rigettava la richiesta di revoca. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la parziale rinnovazione dell’istruttoria e la valorizzazione di elementi risalenti, già valutati in passato, e lamentando che il divieto non potesse avere efficacia a tempo indeterminato in assenza di attualità del giudizio di pericolosità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i comportamenti inappropriati sono idonei a giustificare il mancato rilascio o la revoca della licenza, senza che la Prefettura debba dimostrare l’abuso, essendo sufficiente una ragionevole previsione di inaffidabilità. La valutazione prefettizia è espressione di ampia discrezionalità e mira a prevenire delitti ed episodi involontari connessi alla disponibilità di armi, senza costituire giudizio di pericolosità sociale.
Tale discrezionalità, tuttavia, incontra il limite della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 39 TULPS, già affermata dalla Sezione, che contempera i contrapposti interessi secondo ragionevolezza e buon andamento. Ne deriva il riconoscimento, in capo al destinatario, dell’interesse al riesame quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo.
La Corte applica il principio per cui è vietato ogni diniego automatico allorché sui fatti contestati sia intervenuta pronuncia di estinzione del reato, non essendo preclusa la valutazione delle condotte successive ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità.
Nel caso concreto la Prefettura, pur avendo rinnovato l’istruttoria, si è limitata a valorizzare situazioni pregresse già considerate dalla Sezione non idonee e insufficienti, oggi prive di attualità. Assume rilievo la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, che dà atto che l’interessato negli ultimi anni non ha dato adito a rilievi, unitamente ai certificati aggiornati del casellario e dei carichi pendenti da cui non risultano gravami.
Il diniego di revoca si fonda dunque su elementi non attuali e ripresi acriticamente, mentre il riesame deve consistere in una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni per l’atto inibitorio. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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