La riassunzione del ricorso non è un nuovo ricorso: no alla tardività (Cons. Stato n. 2674 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso riassunto davanti al giudice dichiarato competente a seguito di declaratoria di incompetenza interna non costituisce un nuovo ed autonomo ricorso, ma la prosecuzione del giudizio originariamente incardinato. È pertanto erronea la declaratoria di irricevibilità fondata sull’assunto che la parte, avendo proposto il ricorso originario nel 2012, conoscesse già da allora gli atti impugnati e abbia violato il termine di sessanta giorni. Parimenti erronea è la dichiarazione di inammissibilità per litispendenza, non essendo configurabile una pluralità di giudizi identici quando si tratta del medesimo ricorso riassunto. L’erronea decisione di rito ex art. 35, comma 1, c.p.a. determina l’annullamento con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., con esame integrale delle censure di merito e delle ulteriori eccezioni in rito.
Il Fatto
La società appellante è titolare dal 1990 di una concessione demaniale marittima in località del Comune di Gaeta, destinata a posa di ombrelloni e approdo di piccole imbarcazioni. Dopo aver chiesto nel 2003 e nel 2006 l’ampliamento della concessione, ha impugnato davanti al TAR Lazio alcune concessioni rilasciate a una società controinteressata su porzioni demaniali contigue.
Il ricorso originario, iscritto nel 2012, è stato assegnato alla sezione staccata di Latina con ordinanza presidenziale del 2019 e ivi riassunto. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività e, comunque, inammissibile per litispendenza rispetto al giudizio di Roma. Da qui l’appello, con riproposizione delle censure di merito ex art. 101, comma 2, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di gravame. Dagli atti risulta che il ricorso davanti al TAR per il Lazio non è altro che l’atto iniziale della medesima vicenda, poi sfociata nella sentenza appellata: l’ordinanza presidenziale n. 29 del 2019 ha soltanto individuato la sezione staccata tabellarmente competente.
È dunque erroneo ritenere irricevibile il ricorso riassunto per il solo fatto che il ricorrente conoscesse gli atti nel 2012. Parimenti priva di fondamento è la litispendenza: non vi sono due giudizi identici davanti a giudici diversi, ma un unico giudizio proseguito davanti al giudice competente.
Quanto all’eccezione dell’Autorità di Sistema Portuale sulla piena conoscenza risalente al 2005 e al 2008, il Collegio la ritiene non persuasiva. Le comunicazioni di quegli anni possono semmai giustificare la tardività dell’impugnazione delle concessioni del 2002 e del 2006, ma non di quelle del 2009 e del 2010, adottate in epoca successiva.
La Corte sottolinea che i fatti potenzialmente rilevanti ai fini della tardività incidono sul diritto di difesa ex art. 24 Cost. e devono essere puntualmente dimostrati, non inferiti induttivamente dalla contiguità delle aree o dalla durata dell’attività. In assenza di prova, il termine decorre dall’accesso agli atti del 28 marzo 2012, rispetto al quale l’impugnazione è tempestiva.
Accolto il motivo, resta assorbito l’esame delle censure di merito e delle ulteriori eccezioni in rito. Il Collegio richiama la sentenza n. 16/2024 dell’Adunanza plenaria, secondo cui l’erronea decisione di rito ex art. 35, comma 1, c.p.a. impone l’annullamento con rinvio: il primo giudice deve essere messo in condizione di rideterminarsi sull’intero oggetto del giudizio.
Il rinvio è disposto anche in assenza di specifica domanda dell’appellante, giacché la disciplina dei rapporti tra giudice di primo e di secondo grado ha natura indisponibile, come chiarito dalla Adunanza plenaria n. 10 del 2018. La sentenza appellata è annullata ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a., con rimessione al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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