Inammissibile il ricorso contro la graduatoria fieristica non impugnata negli anni (TAR Toscana n. 1192 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso una graduatoria che riproduce, con aggiornamento automatico, il punteggio già cristallizzato in provvedimenti precedenti non impugnati è inammissibile per carenza di interesse. La lesività della decurtazione del punteggio, nota all’interessato sin dalla sua prima emersione, si consolida con la mancata impugnazione delle graduatorie annuali entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010. La conoscenza piena della lesività dell’atto, e non dell’atto nella sua integralità, segna il dies a quo del termine, ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Il giudice dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010 quando difetta una condizione dell’azione, con assorbimento di ogni questione di merito.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale di vendita di generi alimentari su area pubblica partecipa annualmente alla fiera promozionale dei fiori e dei dolci di S. Zita nel Comune di Lucca. L’assegnazione degli stalli è gestita da una società per conto del Comune, che redige una graduatoria sulla base delle presenze rilevate negli anni precedenti.
Per l’edizione 2024 all’impresa del ricorrente viene attribuito un punteggio di 33, con decurtazione di una presenza per l’anno 2016, e assegnato un posteggio. Il ricorrente impugna la graduatoria comunicata via PEC il 22.03.2024 e l’assegnazione del 18.04.2024, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere. La società resistente eccepisce irricevibilità e inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare. La società gestisce il servizio in forza di affidamento comunale e le determinazioni sulla collocazione degli operatori hanno natura provvedimentale, sostituendosi ai corrispondenti atti comunali. La fiera ha carattere annuale e gli stalli non sono assegnati in modo permanente.
È pacifico che il ricorrente conoscesse la propria posizione in graduatoria sin dal 2017 e che dal 2022, dopo la sospensione biennale dovuta agli eventi pandemici, abbia contestato in via stragiudiziale la mancata valorizzazione del 2016, ottenendo una rettifica del punteggio. Ciò nonostante non ha impugnato né la graduatoria del 2022 né quella del 2023, comunicata via PEC il 9.03.2023.
Le graduatorie esprimono un punteggio cumulato negli anni: i 32 punti del 2023 e i 33 del 2024 derivano dall’automatica attribuzione del punto di presenza annuale. La posizione del ricorrente nella graduatoria impugnata è la medesima delle precedenti, sicché l’annullamento non gli arrecherebbe alcun vantaggio diretto, attuale e concreto: difetta l’interesse a ricorrere.
Il Collegio richiama il principio di certezza del diritto, che impone la stabilità dei provvedimenti divenuti definitivi per scadenza dei termini (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9207 del 2024). La decadenza decorre dalla piena conoscenza della lesività dell’atto, non della sua integralità: la conoscenza dell’esistenza e della lesività integra una condizione dell’azione, mentre la conoscenza integrale incide sulla causa petendi (Cons. Stato, Sez. II, n. 3147 del 2024). Il vizio era noto quantomeno dal 2022 e non fu contestato in sede giurisdizionale.
Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, restando assorbita ogni questione di merito (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5667 del 2014). Le spese sono compensate; nulla per il controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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