Ottemperanza al giudicato e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Calabria n. 127 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato è ammissibile la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. anche quando il titolo azionato consista in un provvedimento di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ha natura sanzionatoria e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma va corrisposta a far data dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione che non provi l’esecuzione del titolo, pur ritualmente notificatole, è inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto recante condanna al pagamento di € 4.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e oltre le spese del procedimento. Chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo successivo.

Il Ministero, ritualmente destinatario della notifica, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Verifica quindi il presupposto procedimentale: la parte ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Sul piano dell’onere probatorio, il TAR rileva che l’amministrazione non ha dato prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. L’inadempimento è dunque accertato e sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del codice del processo amministrativo.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo poggia su Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e sulla novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015.

Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il TAR determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni.

Sulle spese, il Collegio liquida l’importo secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, provvederà il Commissario nominato, secondo il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e per ragioni di economia processuale, onde evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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