Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 126 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato ed inutilemente decorso il termine di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 dalla relativa istanza, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il titolo nel termine stabilito e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il commissario, su istanza di parte e senza compenso, provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, nonché alla loro refusione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per evitare un secondo giudizio. È invece esclusa l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. all’obbligazione per spese legali, che trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da specifiche tutele che la distinguono dall’equa riparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, quale difensore distrattario, agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore, del compenso liquidato per l’attività svolta, oltre accessori.
Il ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. L’amministrazione, ritualmente notiziata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: il decreto azionato è munito di autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti; il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale osserva che l’amministrazione non ha dimostrato, come le incombeva, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur regolarmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme del titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sulle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare e distratte in favore del difensore, la sentenza estende i poteri del commissario alla loro refusione. Il Collegio richiama la pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, per prevenire un secondo giudizio; richiama altresì il principio di buon andamento e la disciplina dell’art. 95 cod. proc. pen. e dell’art. 510 cod. proc. civ. in tema di spese nel processo esecutivo.
Quanto alla domanda di condanna accessoria, il Tribunale ritiene di doverla rigettare: la penalità di mora non si applica all’obbligazione per spese legali, che ha una propria peculiarità, trovando titolo nel solo provvedimento del giudice ed essendo assistita da specifiche tutele che la distinguono dall’equa riparazione, secondo l’insegnamento richiamato del Cons. Stato, Sez. IV, n. 3468 del 2016.
Nota della Redazione
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