Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per crediti in denaro (TAR Calabria n. 1225 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’azione di ottemperanza presuppone l’autorità di cosa giudicata del titolo, la rituale notificazione e l’inerzia dell’amministrazione, cui spetta provare l’esecuzione.
Il Fatto
Due ricorrenti agiscono davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto decisorio della Corte di Appello di Catanzaro, sezione equa riparazione. Il primo creditore invoca la condanna al pagamento di € 2.000 a titolo di danno non patrimoniale; il secondo, difensore distrattario, la condanna al pagamento di € 450,00 per onorario e € 56,07 per spese vive, oltre accessori di legge.
I ricorrenti chiedono altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. I ricorrenti hanno inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il thema decidendum si concentra sull’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Tribunale riconosce l’ammissibilità di tale domanda anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e dalla novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015, che ha riscritto la disposizione.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese. Il collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto: la penalità si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo è dovuto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 552,00 oltre accessori, con parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale.
Nota della Redazione
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