Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 1224 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo giudiziale azionato consista nella condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta decorso inutilmente il termine di art. 5-sexies l. n. 89/2001. In tal caso il giudice amministrativo può riconoscere la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. L’istituto ha carattere sanzionatorio e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. La nomina del commissario assicura l’attuazione del dictum anche in punto di spese, evitando la moltiplicazione dei giudizi di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto di equa riparazione emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Dopo la notifica del titolo, il ricorrente inoltra all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituisce e non dimostra di avere dato esecuzione al provvedimento. Il ricorrente chiede quindi la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. e la nomina di un commissario per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che dalla presentazione dell’istanza di pagamento sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere eseguito il titolo pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, l. n. 208 del 2015, che ha espressamente esteso l’istituto a tale ipotesi.
Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Tribunale riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Ne sottolinea il carattere sanzionatorio: la somma si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La decorrenza è fissata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Collegio liquida le spese secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e richiamata da Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il commissario nominato è incaricato di provvedere anche alla refusione delle spese in caso di inerzia dell’amministrazione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, così prevenendo un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.