Porto d’armi, il rinnovo richiede pericolo attuale e concreto (TAR Campania n. 1271 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale costituiscono una deroga al divieto generale di detenzione e porto d’armi, subordinata all’accertamento dell’effettivo e dimostrato bisogno di cui all’art. 42 TULPS. L’Amministrazione deve verificare l’esistenza di un pericolo attuale, concreto e specifico per l’incolumità del richiedente, non desumibile dalla tipologia di attività svolta, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla movimentazione di denaro. L’onere di provare tale situazione grava sul richiedente, né i precedenti rinnovi generano affidamento o impongono all’Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzata in caso di successivo diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, direttore generale e responsabile vendite di due società, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. La Prefettura respingeva l’istanza, ritenendo il richiedente non esposto a rischi concreti e attuali per la propria incolumità. L’interessato impugnava il diniego, unitamente agli atti presupposti della Questura, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione della disciplina di riferimento.

Il ricorrente fondava la propria richiesta sul pericolo connesso all’attività professionale, sulla movimentazione di contanti e assegni e su alcune denunce presentate tra il 2020 e il 2022, ancorché da soggetti appartenenti alle società e non direttamente dal ricorrente. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 434 del 2025 per carenza di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 42 TULPS, che subordina l’autorizzazione all’esistenza del dimostrato bisogno dell’arma. L’Autorità di pubblica sicurezza è tenuta a una valutazione tecnica del pericolo per l’incolumità dell’istante, desumibile da circostanze di fatto specifiche e attuali e non dalla tipologia di attività o professione, dalla pluralità di interessi patrimoniali né dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4272 del 2024.

Il Collegio richiama la recente giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. III, n. 4839 del 2026, secondo cui il porto d’armi per difesa personale è una autorizzazione di polizia che deroga al divieto generale degli artt. 669 cod. pen. e 4 della legge n. 11/1975 e viene concessa solo in presenza di specifiche ragioni e dell’assenza di rischi per l’ordine e la pubblica sicurezza. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 440/1993 e n. 109/2019, ha escluso l’esistenza di un diritto soggettivo, configurando un titolo concessionario sottoposto a controllo rigoroso e altamente discrezionale.

La valutazione ha ad oggetto non solo l’affidabilità dell’istante, ma anche la sussistenza di un pericolo concreto, specifico e attuale, e si rinnova a ogni richiesta di rinnovo, in termini comparativi tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato all’incolumità. Il prevalere dell’interesse alla sicurezza è affermato come costante.

Quanto all’onere probatorio, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5072 del 2024 e n. 4272 del 2024: la prova del dimostrato bisogno ricade sul richiedente e l’autorizzazione ottenuta in passato non genera inversione dell’onere né affidamento sul rinnovo in perpetuo. L’Amministrazione può condurre una riconsiderazione discrezionale sull’opportunità del permanere del titolo, anche alla luce di mutati indirizzi di sicurezza pubblica.

Nel caso di specie il ricorso è infondato. Gli episodi criminosi richiamati non hanno riguardato il ricorrente ma esponenti delle società, e risalgono al periodo 2020-2022, risultando ormai inidonei a integrare un pericolo attuale e concreto. I precedenti rinnovi, infine, non impongono obbligo di motivazione rafforzata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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