Ottemperanza al decreto ingiuntivo e divieto di cumulo con penalità di mora (TAR Calabria n. 1375 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, detratto quanto già corrisposto. Ove l’amministrazione non provi l’adempimento, che costituisce suo onere, il ricorso è accolto e si assegna un termine per l’esecuzione, con nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non si cumula con gli interessi moratori dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, perché il relativo cumulo risulta iniquo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Vibo Valentia, con decreto ingiuntivo del 30 dicembre 2023, n. 348, ha condannato il Comune di Filogaso al pagamento in favore di una cooperativa sociale di euro 21.239,36, oltre IVA, interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione.
Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 5 marzo 2024. Non ottenuto il pagamento, la cooperativa ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo è passato in giudicato e costituisce fonte dell’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria. Su questo punto la motivazione è lineare: l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al titolo, pur trattandosi di onere che grava su di essa.
Integrati i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il ricorso è accolto. Il TAR dichiara l’obbligo del Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, detratto quanto già eventualmente pagato.
La parte più rilevante della decisione riguarda la richiesta di penalità di mora. Il Collegio la respinge richiamando il consolidato orientamento dello stesso TAR, da ultimo espresso da T.A.R. Catanzaro, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 4. Il ragionamento è esplicito: poiché sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002, l’aggiunta della penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. risulterebbe iniqua. La valutazione di iniquità opera quindi come filtro di merito sull’astratta esperibilità del rimedio, in una logica di non duplicazione delle poste risarcitorie da ritardo.
Quanto alla fase esecutiva, il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni e prevede che, in caso di inerzia, provveda quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ente, su istanza della parte ricorrente e nei successivi 90 giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in euro 2.033,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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