Ottemperanza al giudicato amministrativo e penalità di mora per ritardato pagamento (C.G.A.R.S. n. 915 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, anche quando l’inerzia riguardi il pagamento di somme di denaro dovute a titolo di rimborso. Il termine per l’adempimento decorre dalla rinnovata richiesta dell’interessato corredata delle coordinate necessarie al pagamento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è fissata in misura predeterminata e decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato, con un tetto massimo conforme ai criteri delle Sezioni Unite n. 7/2019. La nomina del commissario ad acta può essere differita all’eventuale incidente di esecuzione, evitando un’anticipazione non necessaria del rimedio sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto da questo Consiglio l’accoglimento dell’appello e l’annullamento in parte qua del provvedimento regionale di approvazione della revisione del piano regolatore generale comunale. La sentenza disponeva la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Notificato il provvedimento alle amministrazioni intimate, l’interessata contestava la mancata integrale esecuzione del dictum giudiziale.
In particolare, l’amministrazione regionale non aveva provveduto al rimborso del contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio, pari a complessivi € 1.625,00. Da qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta, condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e refusione delle spese. La Regione si costituiva con atto di mera forma; il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la ritualità del gravame e la fondatezza delle pretese. Dalle evidenze documentali e dal contegno processuale dell’amministrazione intimata emerge che la statuizione oggetto di ottemperanza non ha, allo stato, ricevuto esecuzione. L’accoglimento del mezzo di tutela consegue pertanto nei termini precisati in motivazione.
Sulla domanda principale, il Consiglio ordina alla Regione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo alla corresponsione del rimborso spettante. Il termine è fissato in 120 giorni, decorrente dalla rinnovata richiesta di pagamento della ricorrente corredata di codice IBAN. La decorrenza è agganciata a un adempimento collaborativo dell’interessato, funzionale a rendere materialmente possibile il pagamento.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio esclude la sussistenza di ragioni impeditive e riconosce la penalità di mora dal 121° giorno, quindi dalla scadenza del termine assegnato. L’importo è fissato in € 5,00 al giorno, con tetto massimo di € 10.000,00, in linea con il criterio indicato dalle Sezioni Unite n. 7/2019. La statuizione costituisce titolo esecutivo e opera come misura di coazione indiretta all’adempimento.
Sulla nomina del commissario ad acta, il Collegio si riserva di provvedere in esito all’eventuale incidente di esecuzione proposto dall’interessata per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La scelta riflette una logica di gradualità del rimedio sostitutivo, attivabile solo a fronte di un inadempimento accertato e persistente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 in favore della ricorrente, con condanna delle parti resistenti costituite.
Nota della Redazione
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