Pilotaggio obbligatorio, il parere delle associazioni va acquisito in sede locale (C.G.A.R.S. n. 914 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento volto alla disciplina dell’obbligatorietà del servizio di pilotaggio, il parere delle associazioni di categoria interessate e l’intesa dell’Autorità di sistema portuale devono essere acquisiti dalla Capitaneria di Porto nell’ambito del segmento istruttorio che si conclude con la proposta al Ministero. La circolare ministeriale attuativa va letta in coerenza con la norma primaria e non può essere interpretata nel senso di spostare la consultazione in sede centrale. Il Ministero non può aderire acriticamente al parere negativo dell’Autorità marittima, dovendo rilevare la carenza di istruttoria che lo affetta. La violazione del procedimento determina l’annullamento degli atti e l’obbligo di ripronunciarsi.
Il Fatto
Una società di navigazione operante nel trasporto marittimo tra i porti di Messina e di Salerno ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e delle altre autorità competenti l’avvio di un procedimento per modificare le modalità di espletamento del servizio di pilotaggio obbligatorio nello Stretto di Messina, reso dalla Corporazione Piloti beneficiaria di una riserva legale.
La società proponeva, in alternativa alla salita a bordo del pilota, una prestazione in modalità VHF, già praticata altrove, previa modifica della normativa vigente e alla luce del regolamento (UE) 2017/352. Il procedimento si concludeva con un provvedimento ministeriale che recepiva il parere negativo della Capitaneria di Porto. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e condannava la società alle spese. Proponeva quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si concentra sul procedimento amministrativo seguito. L’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994 qualifica i servizi tecnico-nautici come servizi di interesse generale e affida la disciplina dell’obbligatorietà a un decreto ministeriale, su proposta dell’Autorità marittima, d’intesa con l’Autorità di sistema portuale e sentite le associazioni di categoria nazionali. La circolare n. 1138/2017 ha attuato tale previsione, prevedendo che l’Autorità marittima avvii l’istruttoria, acquisisca l’intesa e il parere delle associazioni e formuli la proposta.
Il TAR aveva ritenuto che, poiché la norma primaria parla di associazioni “nazionali”, il parere andasse acquisito dal Ministero in sede centrale, e che ciò fosse avvenuto in una riunione del maggio 2018. Il C.G.A.R.S. censura entrambi gli assunti. Sotto il profilo formale, l’interpretazione del TAR costituisce una interpolazione della circolare, che assegna con chiarezza la consultazione all’Autorità marittima competente. La previsione attuativa non può che riferirsi all’impianto procedimentale delineato dalla norma primaria, e la distinzione tra associazioni nazionali e articolazioni territoriali è priva di significato reale.
Sotto il profilo sostanziale, il ruolo di proponente assegnato alla Capitaneria giustifica l’acquisizione del parere nel relativo segmento istruttorio. Le valutazioni di sicurezza della navigazione sono di competenza esclusiva dell’Autorità marittima, mentre il Ministero deve recepire le determinazioni fornite a conclusione dell’istruttoria. Proprio la rilevanza e il carattere discrezionale di tali valutazioni tecniche impongono il rispetto del procedimento nel cui ambito esse si formano.
Quanto alla riunione del maggio 2018, il Collegio osserva che gli avvisi eventualmente espressi dalle associazioni non sono refluiti nel provvedimento della Capitaneria, che non li cita né li confuta. Il Ministero ha considerato quella riunione meramente preparatoria, come dimostra la successiva richiesta alla Capitaneria di procedere alle valutazioni dei rischi. La consultazione si colloca quindi tra gli approfondimenti che la circolare riserva alla sede ministeriale per i casi di particolari criticità, non nello schema delle consultazioni propedeutiche alla proposta.
La Capitaneria non ha neanche acquisito l’intesa dell’Autorità di sistema portuale, carenza che il TAR non ha esaminato. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti gravati. Le amministrazioni dovranno ripronunciarsi all’esito di un procedimento emendato dai vizi rilevati; le doglianze di merito restano assorbite. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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