Ottemperanza al giudicato e astreinte contro il Ministero inerte (TAR Calabria n. 1811 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti di condanna emessi dalla Corte d’Appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia, sono liquidate a carico dell’amministrazione e poste in esecuzione dal Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al decreto n. 3345/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagargli, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la somma ivi indicata oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo aveva acquisito autorità di cosa giudicata.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente aveva inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e dalla presentazione erano decorsi sei mesi senza alcun adempimento. L’amministrazione è rimasta inerte e il deducente ha proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di rivedere la propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 D.L. n. 669/1996, in linea con Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. Il ricorso è pertanto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.

Stante il perdurante inadempimento, il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni. Le spese per l’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Quanto all’astreinte richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta — stante il carattere sanzionatorio dell’istituto — agli interessi dovuti ex lege. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza. Il dispositivo liquida le spese in € 857,00 oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *