Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3476 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio dimostrando il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio. Grava invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di eseguire il giudicato. La mera costituzione formale dell’ente, priva di contestazioni documentali e di valide giustificazioni dell’inadempimento, non integra tale prova e conferma la persistenza dell’obbligo di ottemperanza. La penalità di mora e l’ulteriore rivalutazione degli interessi non sono dovute quando risultino manifestamente inique o quando il titolo abbia già esaurito la statuizione sugli accessori. Il commissario ad acta nominato nel dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto a compenso.

Il Fatto

Con sentenza n. 2396/2024 il Tribunale di Messina, sezione lavoro, aveva accertato il diritto di un docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il titolo esecutivo, notificato in data 14 gennaio 2025, era passato in giudicato. L’amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza attribuire la carta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la rivalutazione degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto, verificando la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente la sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione.

Il nucleo argomentativo attiene alla ripartizione dell’onere della prova. La parte ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto, individuato nel titolo giudiziale definitivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Su tale base, spettava al Ministero provare i fatti impeditivi ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha allegato alcuna valida giustificazione né ha contestato la documentazione avversaria.

L’obbligo di ottemperanza è stato esteso alle spese e ai diritti successivi al titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Il Collegio ha escluso le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Quanto agli accessori, la penalità di mora è stata respinta per la sua manifesta iniquità, avuto riguardo al tempo trascorso, alla natura del credito e all’entità delle somme. La rivalutazione ulteriore degli interessi è stata negata perché il titolo aveva già statuito capitale e interessi legali senza cumulo. È stata infine nominata commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamando la giurisprudenza amministrativa conforme. Le spese, liquidate in € 550,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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