Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 1162 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio, nominando per l’ipotesi di ulteriore inerzia un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La decisione presuppone il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 345 del 1 agosto 2023, era stato accertato il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui era stata omessa la corresponsione del beneficio, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 28.03.2024. Dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, effettuata il 2.08.2023, era decorso il termine dilatorio. I creditori hanno quindi convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito, nonostante la notifica dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti dell’azione: il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996.
Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. L’inadempimento dell’Amministrazione è dunque accertato e giustifica l’accoglimento dei ricorsi.
Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.