Revocazione per errore di fatto: riesame delle prove è inammissibile (Cons. Stato n. 3423 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile solo quando la svista del giudice investa la percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente rilevabili, e dia luogo a due divergenti rappresentazioni del fatto: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti. Non ricorre errore revocatorio quando il giudice abbia esaminato i documenti dedotti e li abbia ritenuti irrilevanti o inidonei a fondare la tesi della parte. In tal caso la censura investe una valutazione di merito e si traduce in una inammissibile richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. L’errore deve essere decisivo e non può cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato escluso dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, per un precedente episodio in cui era risultato positivo ai cannabinoidi a seguito di controllo di polizia. Il TAR Lazio, con sentenza n. 3028/2024, aveva accolto il ricorso. Il Ministero dell’Interno ha appellato e il Consiglio di Stato, Sez. II, con sentenza n. 979/2025, ha riformato la decisione, ritenendo integrata la prova dell’uso di sostanze e legittima l’esclusione in forza dell’art. 12 del bando.

Avverso tale sentenza il candidato ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto per abbaglio dei sensi indotto da controparte. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe alterato la ricostruzione fattuale contenuta in due giudicati — la sentenza del Giudice di pace e quella del Tribunale penale — che avevano escluso la prova dell’assunzione della sostanza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la nozione consolidata di errore di fatto revocatorio: esso ricorre solo per una svista sulla percezione delle risultanze processuali, deve essere decisivo, non deve cadere su un punto controverso e deve presentare caratteri di evidenza e obiettività, senza richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. L’errore non può consistere in un vizio di assunzione o nel criterio di valutazione del fatto.

Su questa base il Collegio rileva che la domanda di revocazione mira in realtà a una nuova valutazione del fatto e degli elementi di prova. Richiamando l’orientamento secondo cui non vi è errore revocatorio quando il giudice ha esaminato il documento ma lo ha ritenuto irrilevante, la Sezione osserva che nella sentenza n. 979/2025 erano stati esaminati tutti i documenti invocati: la sentenza del Giudice di pace, quella del Tribunale penale e il referto dell’Azienda sanitaria. La relativa valutazione non è sindacabile in sede di revocazione.

La Corte sottolinea che l’errore di fatto riguarda solo l’attività ricognitiva di lettura e percezione degli atti, quanto a esistenza e significato letterale, e non coinvolge l’attività di interpretazione e apprezzamento del materiale probatorio. La contestazione sulla valutazione del giudice attiene a un profilo diverso dall’erronea percezione dell’atto processuale.

Difetta inoltre il requisito della decisività. La sentenza impugnata ha evidenziato che la prova dell’incompatibilità della condotta con la partecipazione al concorso risulta comunque dalla sentenza penale, nella quale si dà atto dell’ammissione dell’uso di sostanze stupefacenti una ventina di giorni prima rispetto ai fatti contestati. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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