La coprogettazione ex art. 55 d.lgs. n. 117/2017 non segue le rigide regole dell’appalto: valutazioni sindacabili solo per illogicità manifesta (TAR Lazio n. 11016 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di coprogettazione disciplinata dall’art. 55 d.lgs. n. 117/2017 costituisce un modulo organizzativo flessibile, che non segue le rigide regole del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023. Le valutazioni della commissione sulle proposte progettuali sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e possono essere sindacate in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o incoerenza rispetto ai parametri dell’avviso. Il giudice non può procedere ad una lettura atomizzata dei singoli sottocriteri di valutazione né sovrapporre la propria valutazione a quella operata dall’amministrazione, in particolare quando l’avviso preveda un unico punteggio per ciascuna voce e, quindi, uno scrutinio globale della proposta.
Il Fatto
Una fondazione del terzo settore impugnava la determinazione dirigenziale di Roma capitale che definiva la procedura di manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato mediante coprogettazione ex art. 55 d.lgs. n. 117/2017 per la gestione di una casa rifugio in un bene confiscato nel municipio Roma V. L’amministrazione aveva ammesso alla fase di coprogettazione il progetto presentato da un’associazione temporanea di scopo tra due enti, mentre la ricorrente era rimasta esclusa. La fondazione censurava, in particolare, la mancata previsione dell’accoglienza delle donne che non avessero presentato denuncia formale, l’assenza di prescrizioni sulle emergenze e sul personale, nonché l’attribuzione dei punteggi, risultata in tesi non corretta dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattato congiuntamente le censure, in quanto strettamente collegate, rigettandole nel merito. Ha osservato, in primo luogo, che l’offerta della controinteressata presentava tutti i requisiti previsti dall’avviso e che le doglianze della ricorrente non afferivano a prescrizioni poste a pena di esclusione. La lettura atomistica della proposta progettuale è stata ritenuta non condivisibile: il riferimento alla rete con le forze dell’ordine non comportava la subordinazione dell’accoglienza alla presentazione di una denuncia, essendo la proposta complessivamente espressiva di una diversa portata, come emergente dal contesto e dalla descrizione generale.
La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata indicazione del Ccnl di riferimento, non prescritto dall’avviso, alla mancata previsione di turnazioni e di personale volontario, nonché all’esperienza specifica dell’assistente sociale, adeguatamente documentata. Ha precisato che la procedura in esame non è un appalto disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023 ma un modulo organizzativo flessibile che consente precisazioni in sede di coprogettazione.
In relazione all’attribuzione dei punteggi, il Tribunale ha evidenziato che il momento valutativo è caratterizzato da discrezionalità e che il giudizio dell’amministrazione è coerente con i fatti e logico rispetto ai parametri normativi. Ha escluso che il minor numero di professioniste, la diversa articolazione delle supervisioni o l’impiego di figure a chiamata possano integrare vizi di manifesta illogicità, valorizzando il tipo di approccio multidisciplinare perseguito. Ha infine rilevato che, anche a voler ammettere l’azzeramento del punteggio su una specifica voce, la proposta della ricorrente non avrebbe superato la prova di resistenza.
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Nota della Redazione
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