Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4789 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, ordina all’Amministrazione il puntuale pagamento delle spettanze riconosciute nel giudicato entro un termine congruo. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di disporre la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentarsi a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di legatari di una defunta titolare del credito, agiscono per l’ottemperanza al giudicato della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12.03.2024 nei confronti del Comune resistente. Il titolo giudiziale non risulta impugnato. L’Amministrazione non ha dato esecuzione alle spettanze riconosciute, determinando la proposizione del ricorso.
Il Comune si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo in funzione di ottemperanza per l’inerzia dell’ente debitore rispetto al pagamento del credito accertato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i ricorrenti agiscono in qualità di legatari della titolare del credito. Sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione, il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario in caso di inerzia.
Le spese sono compensate, tenuto conto che la sentenza azionata è stata notificata in data 18.03.2024, quindi prima dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale del 19.11.2024. Il Commissario ad acta è nominato nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.
Nota della Redazione
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