Poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 250 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario rimasto ineseguito. La competenza del giudice amministrativo sussiste per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, non contrastata da alcuna prova dell’adempimento, legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna dell’amministrazione all’attivazione della carta per un importo di euro 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito a mezzo PEC; a essa ha fatto seguito una diffida ad adempiere rimasta senza riscontro. In atti risulta l’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia. La ricorrente domanda quindi la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza in base all’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Verifica poi i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nessun dubbio residua, per il Collegio, sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. La disposizione dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è infatti dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. L’inerzia dell’amministrazione giustifica quindi l’ordine di esecuzione degli adempimenti finalizzati al riconoscimento degli importi, nei modi e nella misura indicati nella sentenza, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

In conformità alla richiesta della parte, il Tribunale nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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