Ottemperanza a decreto ingiuntivo, spese accessorie e limiti dell’esecuzione (TAR Sicilia n. 1938 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto o confermato in opposizione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile l’azione purché il decreto sia stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.. Il creditore della pubblica amministrazione può liberamente scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta intrapresa questa seconda via non può ottenere il rimborso delle spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive. Sono invece dovute le spese accessorie successive al titolo, purché funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo e debitamente documentate. I versamenti parziali vanno imputati alla sorte capitale e non agli interessi, poiché l’art. 1194 cod. civ. riguarda solo i pagamenti volontari. I fatti estintivi del credito sono provati da chi ha interesse a eccepirli, ex art. 2697 cod. civ..

Il Fatto

Il Tribunale civile di Catania ha emesso un decreto ingiuntivo con il quale ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, in favore di una società, di una somma di denaro oltre interessi e spese. Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo. Notificato all’amministrazione debitrice, non ha ricevuto esecuzione.

La società creditrice ha quindi proposto ricorso al TAR Sicilia per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la fissazione di un termine perentorio per il pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il Tribunale conferma che il giudizio di ottemperanza è esperibile per i decreti ingiuntivi non opposti, a condizione che siano stati dichiarati esecutivi ex art. 647 cod. proc. civ., richiamando sul punto Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 327 del 2021. Nel caso concreto la condizione è soddisfatta.

Sono poi superati i vagli dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto al termine decennale, e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., quanto al deposito. Risulta rispettato anche l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, essendo il decreto notificato all’amministrazione debitrice.

Nel merito, l’inadempimento dell’Ente è ritenuto sussistente: l’amministrazione non ha contestato il titolo né provato l’integrale pagamento, in applicazione del principio per cui i fatti estintivi vanno provati da chi li eccepisce, ex art. 2697 cod. civ.. Quanto ai versamenti parziali, il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 1194 cod. civ., che opera solo per i pagamenti volontari, e ne dispone l’imputazione alla sorte capitale (TAR Abruzzo n. 516 del 2022; TAR Lazio n. 9487 del 2021).

Sul punto delle spese accessorie, il Tribunale opera una distinzione netta. Sono dovute le spese successive al titolo funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, nonché quelle per atti accessori, perché hanno titolo nel provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore (TAR Campania n. 1031 del 2024).

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati. Il Ministero è condannato a dare esecuzione al titolo entro novanta giorni; per il caso di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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