Decadenza dal grado decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale (Cons. Stato n. 8124 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale. Il termine di 270 giorni non decorre finché l’Amministrazione non abbia conoscenza integrale e legalmente certa del testo della decisione, non essendo sufficiente la mera cognizione del dispositivo, di estratti o dell’annotazione di deposito apposta sulla sentenza di appello. Il passaggio in giudicato di precedenti sentenze relative a singoli capi di imputazione resta irrilevante ai fini del dies a quo. L’avvio del procedimento in pendenza del processo penale non è di per sé illegittimo, operando il principio dell’autonomia temperata dei giudizi.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 1995, è stato sottoposto a procedimento penale per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, favoreggiamento della prostituzione e concussione. La vicenda giudiziaria si è articolata in più gradi: condanna in primo grado, riduzione della pena in appello per intervenuta prescrizione di un reato, annullamento in Cassazione limitato alle circostanze generiche con rinvio, nuova condanna in sede di rinvio e, infine, declaratoria di estinzione della pena per indulto.
In parallelo, l’Amministrazione ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego e avviato inchiesta formale, culminata nella perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Il militare ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello, dolendosi della decorrenza del termine di 270 giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2022, secondo cui i rapporti tra procedimento penale e disciplinare sono improntati al principio dell’autonomia temperata dei giudizi. L’Amministrazione può e deve avviare il procedimento nei termini prescritti, mentre la sospensione rappresenta l’eccezione, subordinata a presupposti specifici: la gravità della sanzione astrattamente irrogabile, la complessità dell’istruttoria o l’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti.
Il dies a quo del termine di 270 giorni coincide con la conoscenza della sentenza che conclude l’intero processo penale. Tale conoscenza deve essere integrale e legalmente certa: non basta la cognizione del dispositivo o di estratti, né il passaggio in giudicato di sentenze relative a singoli capi di imputazione. L’attesa della decisione definitiva costituisce garanzia di completezza del giudizio, a tutela del dipendente e del buon andamento amministrativo.
L’appellante sostiene che la piena conoscenza risalirebbe al 21 ottobre 2019, desumendola dal provvedimento di avvio dell’inchiesta formale. La tesi è infondata. Il testo dell’atto richiama l’annotazione «pienamente conosciuta dall’Amministrazione il 21 ottobre 2019», ma l’inciso si riferisce all’annotazione di deposito apposta sulla sentenza di appello, non al testo integrale della decisione di Cassazione. L’Amministrazione conosceva dunque l’esistenza della sentenza, non il suo contenuto.
Poiché la conoscenza integrale è documentata al 15 gennaio 2020 e il punto non è contestato, il motivo è respinto. Nemmeno sussiste la dedotta contraddittorietà: al momento dell’avvio dell’azione disciplinare il giudicato penale si era già formato, pur mancando la formale conoscenza del testo della sentenza. Il TAR ha correttamente statuito e sul punto non vi è idonea censura. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.