Emersione lavoro irregolare, condanna ostativa e riabilitazione sopravvenuta (TAR Puglia n. 1287 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, la sussistenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati ostativi elencati dal comma 10 della disposizione integra una ragione impeditiva vincolata all’accoglimento della domanda. La mera presentazione dell’istanza di riabilitazione penale non determina alcun effetto sospensivo del procedimento amministrativo, essendo il relativo esito rimesso alla valutazione del giudice penale. La sopravvenuta ordinanza di riabilitazione, intervenuta dopo l’adozione del diniego, opera esclusivamente ex nunc e non è idonea a inficiare la legittimità del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum, ferma restando la facoltà di presentare istanza di riesame in autotutela.

Il Fatto

Due cittadini stranieri, nella veste di lavoratore e di datore di lavoro, impugnavano il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato, presentata il 21 luglio 2020 ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.

Il diniego si fondava sui precedenti penali emersi dai rilievi fotodattiloscopici a carico del lavoratore, risultanti da una sentenza di condanna irrevocabile. I ricorrenti deducevano violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, falsa interpretazione dell’art. 103, difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alla mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione della vicenda riabilitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente i rilievi ostativi già espressi in sede cautelare con l’ordinanza n. 177/2023, ribadendo che la domanda di emersione trova il proprio presupposto necessario nell’assenza delle condanne penali indicate dal comma 10 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, disposizione che il legislatore ha posto a presidio di una potenziale pericolosità sociale valutata negativamente.

Nel caso concreto sussiste la ragione impeditiva derivante dalla sentenza di condanna irrevocabile per i reati contestati. Il Tribunale sottolinea che la mera presentazione dell’istanza di riabilitazione penale non poteva determinare l’esito favorevole della procedura, né imporre una sospensione del procedimento amministrativo, poiché l’esito della riabilitazione non costituisce un effetto automatico.

Quanto al dedotto deficit istruttorio e motivazionale, il Collegio lo ritiene infondato: l’assenza dei requisiti prescritti non poteva ritenersi acquisita in virtù di una sentenza di riabilitazione futura ed eventuale. La circostanza relativa alla correzione dell’errore materiale della sentenza penale è giudicata irrilevante ai fini di causa.

La sopravvenuta ordinanza di riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza nel 2023 non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione del principio tempus regit actum, avendo valenza solo ex nunc e non già ex tunc. Il Collegio riconosce agli interessati la possibilità di presentare un’istanza di riesame in autotutela.

Il provvedimento prefettizio presenta carattere rigidamente vincolato; tutte le censure, comprese quelle procedimentali, risultano prive di pregio anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con conferma del rigetto del patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese per giustificati motivi legati alle condizioni personali e sociali dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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