Riparto contributi TPL: illegittima la redistribuzione in parti uguali tra i Comuni (TAR Molise n. 238 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella ripartizione tra Comuni delle risorse statali per l’acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa destinati al trasporto pubblico locale, la Regione può legittimamente valorizzare il fatto che uno dei beneficiari abbia già conseguito, in ambito PNRR, un finanziamento per finalità sovrapponibili, non operando nell’ordinamento un divieto assoluto di cumulo dei contributi pubblici. Una volta esercitata tale facoltà, però, la limitazione dell’assegnazione a carico del Comune già finanziato non può essere determinata redistribuendo l’importo corrispondente in parti uguali tra tutti i beneficiari: una simile scelta disapplica immotivatamente i criteri oggettivi — chilometri percorsi, numero degli abitanti, densità abitativa e utenza — fissati dalla legge regionale e dalla determinazione dirigenziale attuativa, ed è perciò arbitraria e affetta da ingiustizia manifesta. Il divieto di cumulo opera soltanto quando più finanziamenti convergano sulla medesima quota di uno stesso progetto, non quando ciascun contributo copra solo pro quota l’esigenza finanziaria complessiva.

Il Fatto

La Giunta regionale del Molise, con deliberazione n. 388 del 5.08.2024, distribuisce tra quattro Comuni le risorse del finanziamento statale per l’acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire al trasporto pubblico locale. Il riparto viene condotto secondo la formula matematica fissata dalla determinazione dirigenziale n. 4 del 2023, ma al Comune capoluogo la Regione sottrae l’importo di euro 3.977.928,00, pari al finanziamento già ottenuto dallo stesso ente sul PNRR, e lo ridistribuisce in quattro quote uguali tra tutti i Comuni interessati.

Il Comune capoluogo impugna la delibera davanti al TAR Molise, deducendo violazione dei criteri di ripartizione, difetto di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà e disparità di trattamento. La Regione eccepisce il difetto di giurisdizione e l’incompletezza del contraddittorio; un Comune controinteressato eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sul difetto di giurisdizione rileva che la controversia investe la fase di assegnazione del beneficio, nella quale la Regione dispone di margini di discrezionalità: la posizione del Comune è quindi di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo. Richiama l’orientamento secondo cui spetta al giudice ordinario la fase di erogazione o di ritiro del contributo per inadempimento (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2014).

Quanto all’interesse, la mancata prova della impossibilità di svolgere le funzioni di trasporto pubblico non esclude l’interesse a una pronuncia sull’illegittimità del riparto. Né rileva l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio: l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 256/2022 consente agli enti beneficiari di utilizzare le risorse anche per il tramite delle imprese affidatarie.

Anche l’improcedibilità è infondata. La successiva deliberazione n. 546/2024 dà esecuzione all’ordinanza cautelare e non ridetermina in autotutela l’assetto di interessi: nessun onere di autonoma impugnativa gravava sul ricorrente.

Nel merito, il Collegio ritiene non censurabile in sé la valorizzazione del finanziamento PNRR già conseguito: l’art. 43, comma 1, della L.R. n. 11/2014, come modificato dall’art. 7, comma 3, della L.R. n. 8/2022, riconosce alla Giunta margini di discrezionalità nella rideterminazione delle percentuali di ripartizione. È invece arbitraria e affetta da ingiustizia manifesta la redistribuzione dell’importo in quote uguali: essa contraddice i criteri oggettivi posti dalla legge regionale e dalla D.D. n. 4/2023, che la stessa Regione aveva assunto a fondamento dell’istruttoria.

Il Collegio esclude poi che operi il dedotto divieto di cumulo. La circolare ministeriale del 31.12.2021 e l’art. 2, ultimo comma, del D.M. n. 256/2022 vietano il cumulo solo quando più fonti soddisfino la medesima quota di un progetto, non quando ciascun contributo copra una quota dell’esigenza complessiva; il divieto, peraltro, non è richiamato nel provvedimento, con conseguente divieto di motivazione postuma (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3666/2021). Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento del provvedimento nei limiti indicati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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