Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro consorzio di bonifica soppresso (TAR Calabria n. 1429 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un consorzio di bonifica disposta dalla legge regionale non ne determina l’estinzione quando opera un organo straordinario di liquidazione, con la conseguenza che il consorzio soppresso resta destinatario dell’azione di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato formatosi sul titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla condanna al pagamento di somme. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniaria e si cumula, per il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza del Consorzio di Bonifica Integrale Bacini dello Jonio Cosentino al decreto ingiuntivo n. 262/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva. Il titolo condannava il consorzio al pagamento di una somma di denaro in favore del ricorrente, oltre rivalutazione, interessi e spese legali.
Il consorzio non si è costituito in giudizio, neppure dopo la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza n. 995 del 21 giugno 2024. Il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della sopravvenuta soppressione del consorzio. Ai sensi dell’art. 36 legge regionale n. 39 del 2023 i consorzi di bonifica esistenti sono stati soppressi e posti in liquidazione a far data dall’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria.
Il Tribunale esclude che tale soppressione abbia prodotto l’estinzione dell’ente. Richiamando un proprio precedente (TAR Calabria sez. II, 2 ottobre 2024, n. 1399), rileva che la sussistenza di un organo straordinario di liquidazione impedisce il fenomeno estintivo. Il consorzio resta dunque parte del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta notificato in forma esecutiva e passato in giudicato, non essendo stato opposto nei termini. È decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione, onere che su di essa ricadeva.
Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione. Il Collegio dichiara l’obbligo del consorzio di ottemperare integralmente al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguardi condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Il carattere sanzionatorio dell’istituto ne giustifica il cumulo con gli interessi legali. Le spese del giudizio sono poste a carico del consorzio inadempiente.
Nota della Redazione
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