Piano cave e stralcio dell’ATE: insindacabile il bilanciamento con l’ambiente (TAR Lombardia n. 201 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano cave è atto di pianificazione e programmazione generale, espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, salvo i profili di illogicità, irragionevolezza, incoerenza e incompletezza della valutazione. Nell’approvazione dello strumento l’amministrazione contempera l’interesse economico del privato con interessi pubblici prevalenti, quali la tutela dell’ambiente, del paesaggio e il contenimento del consumo di suolo. Ne consegue che l’operatore del settore non vanta un’aspettativa giuridicamente tutelata alla conferma dell’ambito territoriale estrattivo previsto nel piano precedente, né all’attribuzione di specifici volumi. Le garanzie partecipative risultano rispettate quando le osservazioni del privato siano state esaminate e motivatamente disattese, anche con esito sfavorevole. Le autorizzazioni rilasciate sotto la vigenza del piano previgente non consolidano alcun affidamento, perché riferite a una situazione di fatto e di diritto non più attuale.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un compendio estrattivo nel comune di Cusago, compreso nell’ATEg33-C2 del precedente piano cave. L’area ricade nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, istituito con legge regionale nel 1990, ed è interessata da una procedura, non conclusa, di istituzione di un Parco naturale. La proposta di piano cave per il decennio 2019-2029 prevedeva inizialmente una riparametrazione dell’ambito e lo spostamento degli impianti estrattivi.
Dopo le osservazioni dell’ente Parco e della società, il nuovo piano è stato approvato il 28 giugno 2022 con stralcio dell’ambito in questione. La società ha impugnato la deliberazione regionale e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio dell’ente Parco, rilevando che la difesa in giudizio era stata curata dalla Città Metropolitana fino all’elezione dei nuovi organi e che nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce la natura del piano cave: atto di pianificazione generale a discrezionalità incensurabile, sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza della valutazione. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le scelte sulle singole aree non richiedono specifica motivazione, data l’interdipendenza delle previsioni e l’elevato numero dei destinatari.
Il Collegio esclude ogni affidamento della ricorrente. L’art. 45 delle NTA del PTC del Parco vieta l’apertura di nuove cave e consente solo l’ampliamento di quelle esistenti. Lo spostamento proposto avrebbe comportato un diverso perimetro, un volume di escavazione e una profondità tali da integrare una nuova cava, non un ampliamento. L’amministrazione ha quindi ragionevolmente scelto lo stralcio, in linea con il parere dell’ente Parco, con il parere di VIncA e con la VAS, che ha valutato la riduzione degli impatti come fattore di maggiore sostenibilità.
La motivazione per relationem è ritenuta valida: i pareri dell’ente Parco e del Comune evidenziano le medesime criticità, dalle interferenze con la ZSC alla viabilità, al possibile innalzamento della falda. Le misure di mitigazione non eliminano il rischio e restano oggetto di valutazione discrezionale. Le autorizzazioni e i pareri ottenuti sotto il piano previgente non vincolano l’amministrazione, che può sempre rivalutare le proprie determinazioni.
Quanto alla mancata istituzione del Parco naturale, il Collegio osserva che gli interessi ambientali non sono recessivi: l’art. 1 della l.r. n. 20/2021 impone al piano cave obiettivi di sviluppo sostenibile, salvaguardia del giacimento, ripristino e limitazione del consumo di suolo, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio. Il ricorso è quindi infondato e le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.