Accertamento del pagamento del 25% del payback e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 11114 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, configurando una modalità satisfattoria dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, incide sui giudizi pendenti. Il versamento, entro il termine di trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale, determina la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi esperiti avverso i predetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tempestivamente trasposto in sede giurisdizionale, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e le successive linee guida ministeriali. Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti con cui diverse Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. n. 78/2015, nonché gli atti consequenziali. Successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di rideterminazione della quota a suo carico adottati dalla Regione Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025. Tale disposizione ha introdotto una disciplina transattiva dell’obbligazione di ripiano, prevedendo che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il Tribunale ha accertato che il versamento era stato effettuato e ha riconosciuto, in conformità alla norma, che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Corte ha quindi applicato la disciplina processuale dettata dal legislatore, la quale prevede che l’accertamento dell’avvenuto versamento determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Ha dichiarato altresì la cessazione della materia del contendere anche con riguardo al ricorso avverso gli atti statali presupposti, in quanto la norma ha ridefinito compiutamente il rapporto obbligatorio.
Considerata la sopravvenienza normativa e l’assenza di una soccombenza virtuale, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti, conforme alla previsione normativa che espressamente dispone la compensazione in caso di cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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