Onere probatorio pieno e divieto di CTU esplorativa nel risarcimento da revoca (Cons. Stato n. 9425 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento proposta contro la P.A. per l’illegittima revoca di un affidamento e per l’inerzia nella stipula della convenzione accessiva è soggetta al principio dispositivo di cui all’art. 2697, primo comma, cod. civ., che opera con pienezza: il ricorrente deve fornire la prova piena del danno emergente e del lucro cessante, non essendo sufficiente il solo principio di prova, né il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La carenza di allegazioni e di elementi concreti rende inammissibili le richieste istruttorie, segnatamente la C.T.U., ove abbiano carattere esplorativo. Il difetto di giurisdizione nel giudizio di impugnazione deve essere dedotto con specifico motivo di appello, anche incidentale, avverso il capo che abbia statuito sulla giurisdizione, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., non con semplice memoria difensiva. La statuizione sulla compensazione delle spese è espressione di ampia discrezionalità e non è sindacabile in appello se non per evidente irrazionalità.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Calabria gli atti con cui il Comune aveva revocato l’affidamento dell’area mercatale destinata alla riqualificazione, nonché lo schema di convenzione per la concessione della stessa area a un’associazione per la trasformazione in pista di elicotteri. Il primo giudice ha annullato la determinazione di revoca del 15 settembre 2021, ma ha respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova delle spese sostenute e degli utili ritraibili, compensando le spese di lite.
La società ha proposto appello avverso il capo di rigetto della domanda risarcitoria e avverso la compensazione, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse per sopravvenuta procedura espropriativa e l’infondatezza della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che essa è stata formulata con semplice memoria difensiva, in contrasto con l’art. 9 c.p.a., che impone la deduzione con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che abbia statuito, esplicitamente o implicitamente, sulla giurisdizione. Poiché il primo giudice ha deciso nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo la propria giurisdizione, l’eccezione doveva essere proposta con apposito appello incidentale: è pertanto inammissibile.
Nel merito, l’eccezione è comunque infondata. La convenzione accessiva alla concessione va qualificata come accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento concessorio, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.; analogamente rientrano nella giurisdizione le controversie risarcitorie per il ritardo nella stipula e per il danno da attività provvedimentale illegittima.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene le pretese risarcitorie generiche. In primo luogo, in forza della logica dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., la società non dimostra di aver posto in essere le condotte necessarie per evitare il danno, non avendo contestato in giudizio l’inerzia del Comune. In secondo luogo, non produce alcun elemento sul danno emergente né sul lucro cessante: il pregiudizio precontrattuale si limiterebbe all’interesse negativo, ma mancano allegazioni su spese progettuali o di partecipazione.
Le proposte di utilizzo contenute nella relazione sono generiche e ipotetiche, prive di riscontri concreti come trattative con imprese per l’impianto fotovoltaico. La Corte condivide l’argomentazione del primo giudice sulla necessità della prova piena e non del solo principio di prova, operando il principio dispositivo senza il temperamento del metodo acquisitivo. La carenza di prova rende inammissibili le richieste istruttorie, avendo carattere esplorativo.
Il secondo motivo, sulla compensazione delle spese, è infondato: la valutazione rientra nell’ampia discrezionalità del giudice, sindacabile solo per evidente irrazionalità, ipotesi estranea al caso. L’appello è respinto, con condanna alle spese e esclusione della lite temeraria.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese