Ottemperanza al giudicato esclude penalità di mora per presenza degli interessi (TAR Calabria n. 1316 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria consacrata nel titolo esecutivo, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento, nominando in caso di inerzia un commissario ad acta. Gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va riconosciuta quando risulti iniqua, perché gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002 sono già dovuti. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato il Comune al pagamento, in favore della banca ricorrente, di una somma complessiva superiore a 75.000 euro, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Il decreto non era stato opposto ed era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo era stato notificato all’ente nel febbraio 2022.
Non essendo intervenuto il pagamento, la banca ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme dovute, il riconoscimento degli interessi e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente alla pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento, onere che su di esso gravava.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere all’esecuzione del giudicato mediante pagamento delle somme indicate nel titolo, al netto di quelle già corrisposte, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale di altro Comune, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Sulla domanda accessoria, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, richiamando il consolidato orientamento del TAR sul punto (TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 07/01/2025): la condanna risulterebbe iniqua, posto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del quindici per cento, oltre IVA e CPA come per legge. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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