Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 237 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e in mancanza di prova dell’avvenuto adempimento. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche in tali ipotesi e la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’ulteriore somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, in caso di inerzia, sono soddisfatte dal Commissario.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di due di essi, di € 3.040,00 ciascuno oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale. Il terzo ricorrente, difensore distrattario, chiede l’esecuzione della parte del decreto che liquida in suo favore € 540,00 a titolo di onorario e € 56,07 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%.

I ricorrenti domandano inoltre la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che la parte ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove dalla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si fonda sul testo dell’art. 114, comma 4, lett. e) come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.

Non ravvisando iniquità né altre cause ostative, il Collegio determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto impone il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario.

Il TAR ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione, al loro pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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