Ottemperanza al giudicato Pinto con nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1190 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e quello di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Ove perduri l’inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso del ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi liquidate. Il provvedimento veniva spedito in forma esecutiva e ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione e non proponeva opposizione.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore di cosa giudicata, è stato notificato all’amministrazione e non è stato opposto: ne deriva la piena esperibilità del rimedio dell’ottemperanza.

Sul piano dei presupposti sostanziali, il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Parimenti risulta integrato il presupposto dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001: il ricorrente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e l’inesistenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, ed è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate e tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’adempimento è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inerzia, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso delle spese vive successive al decreto, segnatamente quelle per le copie esecutive e per la certificazione di passaggio in giudicato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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