Ritardata restituzione di somme e responsabilità contrattuale della P.A. (TAR Puglia n. 1238 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’attuazione di una convenzione urbanistica per l’assegnazione di suoli in area P.I.P., stipulata ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce anche ai fini risarcitori ai sensi degli artt. 7, comma 5, e 133, comma 1, lett. a) n. 2 e lett. b), cod. proc. amm.. Ove la convenzione non fissi un termine per la determinazione del costo definitivo di acquisizione, l’ente è tenuto fin dalla stipula a porre in essere l’attività preparatoria al conguaglio. Il ritardo nella restituzione delle somme versate in eccesso integra inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., applicabile agli accordi sostitutivi di provvedimento per il richiamo dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Grava sull’amministrazione la prova dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile; il danno risarcibile è solo quello conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 cod. civ..
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato nel 2004 con il Comune una convenzione per la cessione e l’assegnazione di un lotto in area P.I.P., versando un corrispettivo provvisorio in attesa della liquidazione definitiva basata sull’effettivo costo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione. Richiesto il conguaglio, l’ente oppose un primo diniego nel 2008 e, nel 2011, riconobbe un credito di gran lunga inferiore a quello preteso. Entrambi i provvedimenti sono stati annullati con pronunce passate in giudicato e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2259/2017, ha determinato la somma da restituire.
Poiché il Comune ha corrisposto solo in parte e con notevole ritardo, la società ha agito per l’accertamento del danno ulteriore, consistente negli interessi passivi maturati sullo scoperto di conto corrente per la mancata disponibilità delle somme e nel mancato risparmio derivante dalla rinuncia a un impianto fotovoltaico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando la sentenza n. 612 del 2022 dello stesso TAR: la convenzione richiama espressamente l’art. 27 della legge n. 865/1971 e va ricondotta al modello dell’accordo sostitutivo di provvedimento. La concentrazione delle tutele, espressione del principio di effettività di cui all’art. 1 cod. proc. amm., consente di conoscere anche della domanda risarcitoria.
Nel merito, la Corte ha qualificato la lite in termini di responsabilità contrattuale della P.A. Poiché la convenzione non prevedeva un termine certo, l’ente era comunque tenuto fin dalla stipula a determinare il costo definitivo e il conguaglio, non essendo ipotizzabile un rinvio sine die a fronte di un cospicuo versamento del privato. La nota del 26 giugno 2008, oltre a essere stata annullata per difetto di motivazione, costituisce il momento iniziale del danno da mancata restituzione.
Applicando l’art. 1218 cod. civ., il Collegio ha posto a carico del Comune la prova dell’inadempimento non imputabile, non raggiunta con la generica allegazione di non disporre dei dati di esproprio. La CTU ha confermato la tensione finanziaria dell’impresa e quantificato in € 444.033,39 gli interessi passivi corrisposti al ceto bancario; il consulente non ha ecceduto dal quesito.
Quanto al lucro cessante, la pretesa è stata respinta: la mancata realizzazione dell’impianto fotovoltaico e il mancato risparmio energetico costituiscono danno indiretto, privo del rapporto di causalità diretta e immediata richiesto dall’art. 1223 cod. civ. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti del solo danno emergente, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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