Ottemperanza al giudicato previdenziale, astreinte e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 64 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’inosservanza del giudicato, ordina l’esecuzione integrale della sentenza entro un termine perentorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento sino all’insediamento del commissario ad acta, con decorrenza e misura determinate secondo gravità dell’inadempimento, valore della controversia e natura della prestazione. Persistendo l’inerzia, il giudice nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, aveva ottenuto dal TAR Sardegna una sentenza che riconosceva il diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, in applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come convertito.

Nonostante la notifica della decisione all’Istituto, l’INPS non aveva corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Istituto al pagamento di una penalità di mora per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’INPS non si è costituito in giudizio e che non ha contestato l’affermazione del ricorrente circa il mancato pagamento delle somme dovute in applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini del computo dei sei scatti stipendiali. Su questa premessa il ricorso viene accolto.

Il giudice amministrativo condanna pertanto l’INPS, sede di Nuoro o comunque sede competente, a dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR Sardegna entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, corrispondendo le somme dovute oltre agli interessi maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento secondo cui l’astreinte può trovare applicazione dalla data di scadenza del termine per l’adempimento assegnato dal giudice sino alla data di insediamento del commissario ad acta, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Ad. plen. 9 maggio 2019, n. 7 e T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 6768.

Il quantum viene determinato in € 30,00 per ogni giorno di ritardo, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione e dell’entità del danno. La penalità decorre dal 121° giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, per ulteriori 30 giorni e comunque fino all’insediamento del commissario.

Scaduto anche tale periodo, il commissario ad acta — individuato nel direttore della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con facoltà di delega a un dirigente — si insedia su semplice istanza del ricorrente entro 15 giorni e provvede entro i successivi 120 giorni, con compenso liquidato in € 1.000,00 a carico dell’Istituto. Le spese processuali sono poste a carico dell’INPS e liquidate in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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