Il regolamento sul canone unico prevale sul piano degli impianti pubblicitari (TAR Sicilia n. 1196 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di mezzi pubblicitari, il regolamento comunale adottato in attuazione della legge n. 160/2019 prevale sulle difformi previsioni del previgente piano generale degli impianti pubblicitari, in forza del coordinamento imposto dalla norma primaria e dei principi in materia di successione tra fonti. La previsione derogatoria del piano che ammetteva, in presenza di fascia portainsegna, soluzioni passanti con sporgenza fino a quindici centimetri non è stata riprodotta dal sopravvenuto regolamento e non è quindi invocabile per le autorizzazioni successive alla sua entrata in vigore. Il diniego di autorizzazione fondato sul mancato rispetto del requisito dimensionale è legittimo. La mera esistenza di insegne non conformi nel territorio comunale non integra eccesso di potere per disparità di trattamento, non avendo il ricorrente provato che si tratti di installazioni autorizzate in base alla disciplina sopravvenuta. Nessun affidamento tutelabile sorge dalla situazione di fatto abusiva né dall’inerzia dell’Amministrazione nella repressione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per installare un’insegna pubblicitaria recante il proprio marchio, destinata a sostituire quella preesistente conservandone posizione e dimensioni. Il Comune ha chiesto il ridimensionamento dell’impianto e il suo adeguamento ai criteri del regolamento sul canone unico patrimoniale, rilevando il superamento della sporgenza massima consentita e l’assenza di alcune autorizzazioni.
La società ha impugnato le due note comunali e, in via subordinata, l’art. 16-bis del regolamento, lamentando il contrasto con il regolamento sul decoro urbano e con il piano generale degli impianti, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e la violazione della libertà di iniziativa economica. Il Comune ha resistito sostenendo la piena legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato temporale: l’istanza è soggetta, ratione temporis, alla nuova disciplina recata dal regolamento sul canone unico, che si applica anche alle modifiche delle insegne già autorizzate. In virtù del principio del tempus regit actum, trovano applicazione le disposizioni in vigore al momento dell’esame amministrativo. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 16-bis del regolamento, che ammette insegne con sporgenza massima di cinque centimetri e dimensioni uguali alle partiture dei serramenti.
Escluso il requisito dimensionale, il diniego risulta legittimo. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio rileva che la ricorrente non ha dimostrato che le altre insegne richiamate siano state autorizzate in forza della disciplina novellata. Richiama quindi il principio consolidato secondo cui, in caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocarne a sintomo di eccesso di potere uno più favorevole rilasciato a un terzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4867 del 2014). Né è configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare.
Il Collegio esclude poi il contrasto con il regolamento sul decoro urbano: l’art. 9.2 impone una collocazione entro il fornice delle vetrine, salvo soluzioni alternative per motivi estetici, architettonici o tecnici non dedotti né comprovati. Le prescrizioni censurate rientrano nelle competenze comunali in materia urbanistica e di tutela del decoro urbano, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 5298 del 2015 e di TAR Lombardia, Milano, n. 1435 del 2018, che riconosce la discrezionalità dell’Amministrazione nel ponderare libertà economica e ordinato assetto del territorio.
Infine, la questione centrale: il raffronto con il piano generale degli impianti, che nella tipologia dei cassonetti ammetteva, in presenza di fascia portainsegna, soluzioni passanti con sporgenza fino a quindici centimetri. Tale deroga non è stata riprodotta dal sopravvenuto regolamento. La legge n. 160/2019, all’art. 1, comma 821, demanda al regolamento comunale il coordinamento con il piano, e l’art. 25 richiama espressamente quest’ultimo solo per quanto non innovato. Il regolamento prevale quindi sulle difformi previsioni del previgente piano. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 17 del 2016, il Collegio ricorda che il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali cede quando emerga la volontà di abrogare la norma speciale anteriore. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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