Ottemperanza alle spese e divieto di solidarietà attiva tra difensori distrattari (TAR Calabria n. 288 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il difensore distrattario, in presenza di più difensori della stessa parte, non può agire per l’intero importo delle spese liquidate, vigendo il principio di assenza di solidarietà attiva tra avvocati e procuratori: ogni difensore ha un diritto autonomo al compenso in relazione all’attività svolta. In difetto di specifica quantificazione nel titolo, la pretesa va contenuta nella metà delle spese, competenze e onorari liquidati. Gli interessi legali sulle spese processuali decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna e possono essere richiesti direttamente al giudice dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. costituisce domanda nuova, che non può essere formulata per la prima volta con memoria non notificata.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di difensore distrattario, propone azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1440 del 2021, corretta con decreto n. 1560/2022, con cui l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore di due difensori. Il titolo è provvisoriamente esecutivo e liquida la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, contributi unificati e interessi.

L’Amministrazione si costituisce con memoria di stile. Con successiva memoria la ricorrente precisa la richiesta di interessi e chiede la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in aggiunta agli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la ritualità della notifica del titolo in forma esecutiva alla sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’esecutività della sentenza non risulta sospesa. La P.A. non ha fornito prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13533/2001.

Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Il Collegio introduce però un limite quantitativo: richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile (TAR Napoli n. 902/2023, TAR Campania n. 2289/2011, Cass. n. 5705/1994), afferma che tra più difensori della stessa parte non opera la solidarietà attiva per spese, onorari e diritti. Ogni difensore vanta un diritto autonomo e proporzionato all’attività svolta. In assenza di specifica quantificazione nel titolo, la ricorrente può agire solo per la metà delle somme liquidate.

Entro lo stesso limite è riconosciuto il rimborso del contributo unificato effettivamente versato, sia per il giudizio concluso con la sentenza ottemperata sia per quello presente, gravando tale obbligazione sulla parte soccombente a prescindere da espressa statuizione. Non è invece dovuta la somma di euro 15,71 per il rilascio del titolo in forma esecutiva, non necessaria ai fini dell’ottemperanza.

Quanto agli interessi legali, il Collegio richiama Cons. Stato n. 4783/2014 e Cons. Stato n. 539/1997: essi decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna, indipendentemente dalla messa in mora. È invece inammissibile la domanda di penalità di mora, trattandosi di pretesa nuova, formulata per la prima volta con memoria non notificata all’Amministrazione.

Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nei limiti della metà, nel termine di trenta giorni, e nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio sono poste a carico della P.A., liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione, e il Commissario provvederà al loro pagamento in caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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